Articolo 247 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Legittimazione passiva

Dispositivo

(1)Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari [102] c.p.c.] nel giudizio di disconoscimento (2).

Se una delle parti è minore o interdetta [414], l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato [390] o un maggiore inabilitato [415], l'azione è proposta contro la stessa, assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice [78] c.p.c.].

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice [78] c.p.c.].

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 98 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) Il termine entro cui integrare il contraddittorio onde impedire la decadenza (di cui all'art. 2964 del c.c.) è quello di cui all'art. 244 del c.c..

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 28999/2018

Nell'azione di disconoscimento della paternità il figlio minore è litisconsorte necessario e l'azione deve essere proposta in contraddittorio con un curatore speciale nominato dal giudice.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28999 del 12 novembre 2018)

2Cass. civ. n. 5727/1977

L'azione di disconoscimento, contestazione o reclamo della legittimità, qualora coinvolga un minore, comporta la scissione della posizione processuale del medesimo, rappresentato da un curatoread hoc(art. 247, comma secondo, c.c.), da quella di rappresentanza del genitore o del tutore in genere; conseguentemente il curatore speciale non deve farsi autorizzare a stare in giudizio dal giudice tutelare, poiché egli è stato nominato proprio perché eserciti i poteri processuali nell'interesse del minore, il cuistatusviene ad essere contestato, nell'arco dell'intero giudizio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5727 del 23 dicembre 1977)