Articolo 275 Codice Civile(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)Pena in caso di inammissibilitàDispositivo[Il tribunale, se dichiara inammissibile l'azione, può condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila]Art. 274Art. 276