Articolo 276 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Legittimazione passiva
Dispositivo
(1)La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità [naturale] deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse (2) [100] c.p.c.].
Note
(1) Sino al 2012, nel vigore del precedente testo, la formulazione era la seguente:"Art. 276. Legittimazione passiva.La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi.Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse".Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha eliminato ogni riferimento alla filiazione naturale.
(2) E' così riformulata la materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale (art. 1, comma V della L. 219/2012). La disposizione regola il caso (in precedenza non previsto) in cui, morto il genitore, siano venuti meno anche i suoi eredi, parimenti legittimati passivi rispetto alla domanda. In tale ipotesi, il figlio naturale potrà proporre l'azione nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti cui il giudizio deve essere promosso.Si tratta quindi delle ipotesi di morte (o dichiarazione di morte presunta) della persona di cui si chiede l'accertamento della qualità di genitore, e dell'ipotesi di intervento adesivo, poiché colui che interviene può assumere soltanto la stessa posizione di una delle parti. L'interesse può essere di carattere patrimoniale (si pensi agli eredi del convenuto) oppure morale (si pensi ai parenti del presunto genitore che intendano tutelare il nome della famiglia).
Massime giurisprudenziali (13)
1Cass. civ. n. 34821/2023
La domanda per il riconoscimento della paternità o maternità, quando non vi siano eredi immediati e diretti del presunto genitore premorto, deve essere proposta nei confronti di un curatore speciale (unico legittimato passivo, salva la facoltà di intervento degli eredi degli eredi), la cui nomina deve essere richiesta prima dell'introduzione del giudizio secondo la regola stabilita dalla disposizione speciale di cui all'art. 276 c.c., anche in sede di riassunzione del giudizio a seguito di cassazione della sentenza d'appello per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, per la natura autonoma del relativo procedimento.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 34821 del 13 dicembre 2023)
2Cass. civ. n. 14615/2021
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 276 c.c., nell'indicare i legittimati passivi diversi dal presunto padre, si riferisce ai soli eredi in senso stretto, escludendo coloro i quali abbiano validamente rinunciato all'eredità, i quali, di conseguenza, non possono subire gli effetti patrimoniali dell'estensione dell'asse ereditario conseguente all'eventuale accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, essendosi volontariamente determinati ad essere esclusi da qualsiasi vicenda accrescitiva o riduttiva dei diritti ereditari astrattamente conseguiti "ex lege".(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 14615 del 26 maggio 2021)
3Cass. civ. n. 19790/2014
In tema di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità, il curatore speciale, previsto dall'art. 276 cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, immediatamente applicabile anche ai giudizi pendenti alla data (1 gennaio 2013) di entrata in vigore della nuova normativa, è parte necessaria del relativo giudizio, sicché, ove ne sia stata omessa la nomina, la causa va rimessa al giudice di primo grado, cui compete in via esclusiva la designazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19790 del 19 settembre 2014)
4Cass. civ. n. 14/2014
Legittimato passivo nel giudizio per l'accertamento della paternità naturale è, ai sensi dell'art. 276, primo comma, cod. civ., il presunto genitore, ovvero, in caso di mancanza di questi, i suoi eredi. La necessità di tale litisconsorzio può trovare deroga per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo, laddove i figli del presunto genitore naturale, già costituiti in proprio nel giudizio di primo grado quali eredi di quello, non siano stati successivamente citati nella qualità di eredi legittimi anche dell'altro coniuge superstite, il quale, benché litisconsorte necessario, non sia stato a sua volta evocato nel giudizio e sia deceduto in pendenza di esso, non ravvisandosi alcuna violazione del diritto di difesa, onde va esclusa la rimessione al tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., e la declaratoria di nullità della sentenza, posto che l'integrazione del contraddittorio si risolverebbe nella mera chiamata in causa di parti già in condizione di contrastare la domanda attorea fin dall'origine.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14 del 2 gennaio 2014)
5Cass. civ. n. 12198/2012
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, nell'ipotesi di maggior età di colui che richiede l'accertamento non può configurarsi un interesse principale ad agire della madre naturale ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.c., non essendo in tale evenienza ravvisabile un obbligo legale di assistenza o mantenimento nei confronti del figlio, potendo peraltro essa svolgere un intervento adesivo dipendente, allorchè sia ravvisabile un suo interesse di fatto tutelabile in giudizio. In ogni caso, alla stregua della disciplina normativa della legittimazione ad agire in tale giudizio, contenuta nell'art. 276 c.c., correlata all'interpretazione dell'art. 269, secondo e quarto comma, c.c., le dichiarazioni della madre naturale assumono un rilievo probatorio integrativoexart. 116 c.p.c., quale elemento di fatto di cui non si può omettere l'apprezzamento ai fini della decisione, indipendentemente dalla qualità di parte o dalla formale posizione di terzietà della dichiarante, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 246 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12198 del 17 luglio 2012)
6Cass. civ. n. 19603/2011
A norma del primo comma dell'art. 276 c.c., legittimato passivo nel giudizio per l'accertamento della paternità naturale è il presunto genitore, ovvero, in caso di mancanza di questo, i suoi eredi. Da ciò consegue che la posizione di altri soggetti, portatori di interessi, patrimoniali e non patrimoniali, contrari all'accertamento della filiazione, quali il coniuge ed i figli legittimi del presunto genitore, resta regolata dal secondo comma del richiamato art. 276 c.c., che attribuisce loro la legittimazione a contraddire alla domanda intervenendo nel processo, ma non anche quella ad essere citati in giudizio come contraddittori necessari, senza che ciò comporti contrasto con i precetti di cui agli artt. 3, 29 e 30 Cost..(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19603 del 26 settembre 2011)
7Cass. civ. n. 21287/2005
Contraddittori necessari, passivamente legittimati in ordine all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, sono, ai sensi dell'art. 276 c.c., in caso di morte del preteso genitore, esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi di lui, o altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, ai quali è invece riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 21287 del 3 novembre 2005)
8Cass. civ. n. 12187/1997
Per il disposto dell'art. 276 c.c. la legittimazione passiva nella azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale spetta al presunto genitore o ai suoi eredi, salva la facoltà di contraddire per chiunque vi abbia interesse. Conseguentemente, la dichiarazione giudiziale fa stato esclusivamente nei confronti del padre naturale, mentre l'identità della madre si pone nell'ambito di tale giudizio come un accertamento di fatto che può essere compiuto anche in via incidentale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12187 del 1 dicembre 1997)
9Cass. civ. n. 9033/1997
La domanda di dichiarazione di paternità naturale, implicando questioni attinenti allostatusdelle persone, rende indispensabile la partecipazione di tutti i soggetti la cui sfera giuridica, tanto per l'aspetto personale che patrimoniale, è suscettibile di effetti in seguito alla formazione di unostatusdiverso da quello originario. Consegue che nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale la legittimazione spetta, in mancanza del presunto genitore, ai suoi eredi, ricompresi tra questi gli eredi degli eredi, che non possono essere considerati semplici interessati ai sensi del secondo comma dell'art. 276 c.c. e che acquistano la veste di litisconsorti necessari.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9033 del 12 settembre 1997)
10Cass. civ. n. 3111/1996
L'art. 276 c.c., nel prescrivere che l'azione per la dichiarazione di paternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi, dà luogo in questa seconda ipotesi ad una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi del genitore naturale, in quanto portatori di un interesse immediato e diretto a non veder pregiudicate le rispettive posizioni successorie.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3111 del 3 aprile 1996)
11Cass. civ. n. 3143/1994
Nel giudizio per la dichiarazione della paternità (o maternità) naturale, poiché lostatusdi figlio naturale è accertabile individualmente verso ciascuno dei genitori, legittimato passivo è il solo genitore (e, in mancanza i suoi eredi) nei cui confronti si intende accertare la filiazione, mentre la posizione degli altri soggetti (ivi compreso l'altro genitore), resta regolata dal secondo comma dell'art. 276 c.c., che attribuisce la legittimazione a contraddire alla domanda; intervenendo nel processo, ma non anche quella di essere citati in giudizio come contraddittori necessari.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3143 del 30 marzo 1994)
12Cass. civ. n. 10171/1993
Nel procedimento per la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale, la legittimazione passiva spetta, in mancanza del presunto genitore, esclusivamente ai suoi eredi (art. 276, primo comma, c.c.), dovendosi negare, indipendentemente dalle eventuali finalità patrimoniali della domanda, che possano assumere la qualità di litisconsorti necessari gli aventi causa di detti eredi, ovvero altri soggetti portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, cui è riconosciuta soltanto la facoltà di intervenire a tutela di detto interesse (art. 276, secondo comma, c.c.).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10171 del 14 ottobre 1993)
13Cass. civ. n. 9829/1990
Nel caso di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, promossa nei confronti degli eredi del presunto genitore, la sopravvenuta morte di uno di detti convenuti comporta che i suoi eredi, pur essendo privi di diretta legittimazione passiva rispetto a quell'azione (art. 276 primo comma c.c.), sono abilitati a contraddire, in qualità di interessati (secondo comma del citato art. 276), ed altresì in qualità di successori della parte originaria (art. 110 c.p.c.), nei cui confronti il processo deve proseguire od essere riassunto (artt. 300, 302 e 303 c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9829 del 5 ottobre 1990)