Articolo 278 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Autorizzazione all'azione
Dispositivo
(1)Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251 (2).
Note
(1) L'articolo è stato così sostituito dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con decorrenza dal 7 febbraio 2014.
(2) Formulazione precedente:Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.Possono essere ammesse dal giudice quando vi è statorattoo violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento.La Corte costituzionale con sentenza 28 novembre 2002 n. 494, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il co. I"nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, c. 1, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato"poichè comporta la discriminazione dei figli incestuosi, in contrasto con i principi della Costituzione (in particolare dell'art. 30) sulla tutela dei figli. Si è così peraltro ribadito il diritto di ogni figlio ad ottenere unostatus filiationis, elemento costituivo della cd. identità personale protetta anche dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (artt. 7 e 8).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 215/1974
Il divieto di ricerca della paternità posto dall'art. 278 c.c. nei casi in cui sia vietato il riconoscimento, opera agli effetti della dichiarazione giudiziale della paternità e non quando il relativo accertamento sia necessario a fini diversi. (Nella specie, è stato ritenuto inoperante il divieto ai fini della pronunzia sulla domanda di separazione coniugale).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 215 del 28 gennaio 1974)