Articolo 277 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Effetti della sentenza
Dispositivo
(1)La sentenza (2) che dichiara la filiazione [naturale] produce gli effetti del riconoscimento [258] ss.].
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e la educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui (3).
Note
(1) L'articolo (in particolare, il co. II) è stato così sostituito dall'art. 119 della L. 19 maggio 1975 n. 151.Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha eliminato ogni riferimento alla filiazione naturale.
(2) La sentenza avrà natura dichiarativa ed effetti retroattivi (ex tunc) sin dalla nascita del figlio (in particolar modo per gli obblighi di natura patrimoniale come il mantenimento, del quale potrà esser chiesto il rimborso della quota da parte di colui tra i genitori avesse adempiuto anche per l'altrui quota).
(3) I provvedimenti possono riguardare l'esercizio della potestà, l'affidamento del figlio e l'ammontare delle spese di mantenimento a carico del genitore contro cui viene dichiarata la filiazione. La competenza, così come per l'azione di dichiarazione di paternità o maternità naturale e nel caso si tratti di minori, spetta al Tribunale per i minorenni.
Massime giurisprudenziali (12)
1Cass. civ. n. 28442/2023
La sentenza dichiarativa della filiazione fuori del matrimonio produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento ex artt. 148 e 316-bis cod. civ. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28442 del 12 ottobre 2023)
2Cass. civ. n. 3661/2023
L'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio sorge proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza, producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale ex art. 277 cod. civ. gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi degli artt. 315 bis e 316 cod. civ. (ovvero dell'art. 261 cod. civ. fino alla sua abrogazione disposta con il D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha introdotto l'art. 315 cod. civ. e ss., disciplinanti la responsabilità genitoriale), tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento, ai sensi dell'art. 316 bis cod. civ.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3661 del 7 febbraio 2023)
3Cass. civ. n. 169/2018
In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, comma 1, c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il "de cuius" ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, ne consegue che il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell'art. 277, primo comma e 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del "de cuius", né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 169 del 5 gennaio 2018)
4Cass. civ. n. 7960/2017
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma 2, c.c. La necessità di analoga domanda non ricorre riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito, in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore. (In applicazione di detti principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per aver trascurato sia la circostanza che le parti avevano compiutamente delimitato, in termini temporali, l'ambito delle rispettive pretese, sia che, al momento dell'introduzione dell'azione, la figlia non era minorenne, con la conseguenza che non residuava alcuno spazio per l’esercizio di poteri officiosi da parte del giudice).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7960 del 28 marzo 2017)
5Cass. civ. n. 22506/2010
L'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del c.c. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c.. Pertanto, il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22506 del 4 novembre 2010)
6Cass. civ. n. 26575/2007
La sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce unostatusche conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l'obbligo di rimborsarepro quotal'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio; peraltro, la condanna al rimborso di detta quota, per il periodo precedente la proposizione dell'azione, non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26575 del 17 dicembre 2007)
7Cass. civ. n. 15756/2006
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, a norma dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimentoexart. 148 c.c. La relativa obbligazione si collega allostatusgenitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui, al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, in considerazione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il diritto al rimborsopro quotadelle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente esercitabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna altresì ildies a quodella decorrenza della prescrizione del diritto stesso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15756 del 11 luglio 2006)
8Cass. civ. n. 2328/2006
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Conseguentemente, il genitore naturale, dichiarato tale con provvedimento del giudice, non può sottrarsi alla sua obbligazione nei confronti del figlio per la quota posta a suo carico, ma è tenuto a provvedere sin dal momento della nascita, attesa la natura dichiarativa della pronuncia che accerta la filiazione naturale. Il diritto al rimborsopro quotadelle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è tuttavia utilmente esercitabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna altresì ildies a quodella decorrenza della prescrizione del diritto stesso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2328 del 2 febbraio 2006)
9Cass. civ. n. 2196/2003
La sentenza di accertamento della filiazione naturale, in quanto ha natura dichiarativa dello stato biologico di procreazione, fa sorgere a carico del genitore tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c. propri della procreazione legittima, compreso quello di mantenimento che, unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitoriexart. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale. A tal fine, il criterio di quantificazione dell'assegno può essere adottato dal giudice di merito anche in termini complessivi ed unitari (anziché in termini di ripetibilità separata della quota delle spese straordinarie), nell'esercizio di una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità, ove logicamente e correttamente motivata.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2196 del 14 febbraio 2003)
10Cass. civ. n. 10861/1999
In materia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretta ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole; poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli articoli 379, secondo comma, 2054, 2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche quando la legge si riferisca in genere ad indennizzi o indennità, il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10861 del 1 ottobre 1999)
11Cass. civ. n. 2038/1994
Poiché il genitore ha l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio fin dalla nascita di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 261 c.c., ancorché la procreazione naturale sia stata successivamente accertata con sentenza, il figlio naturale, che è titolare del correlativo diritto al mantenimento nei confronti del genitore, qualora tale mantenimento venga a cessare per la morte del genitore stesso, della quale sia responsabile, per fatto illecito, un terzo, ha dirittojure proprionei confronti di quest'ultimo al risarcimento del danno, consistente nel pregiudizio economico per la cessazione del mantenimento, dal giorno in cui si è verificato tale danno e non dalla data in cui con sentenza, avente natura dichiarativa, è stata accertata la procreazione naturale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2038 del 2 marzo 1994)
12Cass. civ. n. 144/1994
Il genitore naturale con cui il figlio (ancorché maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente) convive è legittimatoiure proprioa chiedere il contributo al relativo mantenimento all'altro genitore naturale giudizialmente riconosciuto che sia ugualmente tenuto al mantenimento del figlio stesso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 144 del 8 gennaio 1994)