Articolo 294 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pluralità di adottati o di adottanti

Dispositivo

Note

(1) Il co. I (nella nuova formulazione sostituita con l'art. 2 della L. 5 maggio 1967, n. 431) fa cessare il divieto di adozione quando vi sia stata la precedente adozione di altri figli.

(2) La norma può essere applicata anche all'adozione in casi particolari in base a quanto dispostoexart. 55, l. 4-5-1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 6820/2024