Articolo 295 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Adozione da parte del tutore
Dispositivo
Il tutore [357] non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione [385], [386], sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia [1179] per il loro adempimento (1).
Note
(1) Si confronti, in proposito, quanto prescritto dalla L. 4 maggio 1983, n. 184 sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (in particolare dall'art. 55), nonchè dalla riforma seguente, operata con L. 28 marzo 2001, n. 149.