Articolo 306 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revoca per indegnità dell'adottato

Dispositivo

Note

(1) La norma si applica,a fortiori, nei casi di omicidio (pur essendo testualmente ed esclusivamente indicato il tentato omicidio di cui all'art. 56 del c.p.).

(2) Essendo la revoca uno strumento a carattere eccezionale, non subisce l'interpretazione estensiva. In generale si nota come l'elencazione delle cause di indegnità abbia carattere tassativo.