Articolo 307 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Revoca per indegnità dell'adottante
Dispositivo
(1)Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge (2) o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell'adottato.
Note
(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 62 della L. 4 maggio 1983 n. 184.
(2) Il coniuge deve possedere tale qualità al momento del delitto, escludendo pertanto il caso in cui il matrimonio sia stato in precedenza dichiarato nullo.