Articolo 310 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cessazione degli effetti dell'adozione

Dispositivo

[Gli effetti dell'adozione cessano:

1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione; 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante; 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante.]