Articolo 311 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Manifestazione del consenso
Dispositivo
Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante [296], [297] di questo deve essere manifestato personalmente (1) al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza [43].
L'assenso (2) delle persone indicate negli articoli [296] e [297] può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico [2699] o per scrittura privata autenticata [2702], [2703].
Note
(1) In merito alla sussistenza dei requisiti, si rileva come questi debbano sussistere - a pena di nullità - nel momento della pronuncia del decreto. In merito invece al consenso, esso dovrà essere prestato verbalmente dalla persona fisica, mai tramite rappresentante.
(2) L'assenso e il consenso devono essere puri, poiché non ammettono l'apposizione di elementi accidentali come il termine o la condizione [v.1353].
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 3766/2024
La revoca del consenso all'adozione da parte dell'adottante o dell'adottando è irrilevante solo dopo la sentenza del Tribunale che pronuncia l'adozione; se tale sentenza non è stata emessa, occorre verificare il persistere del consenso delle parti coinvolte nel procedimento.–Nel procedimento di adozione di un maggiorenne, l'adottanda è parte necessaria e deve essere integrato il contradditorio nei suoi confronti, anche in caso di fatti sopravvenuti che influiscono sulla decisione.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3766 del 12 febbraio 2024)
2Cass. civ. n. 24888/2023
In tema di adozione di maggiorenni, l'art. 311, comma 1, c.c., nel richiedere il necessario consenso dell'adottante, da prestarsi dinanzi al presidente del Tribunale, configura tale manifestazione di volontà come atto personalissimo, cosicché, ove intervenga il decesso dell'adottante prima che detto incombente abbia avuto luogo, l'adozione non può essere pronunciata e, se pronunciata, deve ritenersi affetta da nullità.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24888 del 21 agosto 2023)
3Cass. civ. n. 8575/1991
Con riguardo all'adozione ordinaria di un minore, nella normativa anteriore alla L. 4 maggio 1983, n. 184, l'errore, quale ragione di invalidità del consenso dell'adottante (art. 311 c.c.) e, quindi, del successivo provvedimento di adozione, va riscontrato con riferimento non già alla disciplina relativa ai contratti (art. 1427 e ss. c.c.), bensì a quella posta dall'ordinamento per i rapporti familiari (artt. 122, 263 e 289 c.c.). Pertanto, non assume rilievo l'errore sulle qualità dell'adottato, ma solo quello che attiene all'identificazione della persona fisica dell'adottato (salva l'ipotesi in cui l'errore cada sul fatto che l'adottato non sia un figlio dell'adottante nato fuori del matrimonio, incidendo in questo caso l'errore in una delle condizioni soggettive poste dalla legge per la pronuncia dell'adozione, ai sensi dell'art. 293 c.c.).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8575 del 6 agosto 1991)