Articolo 389 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Registro delle tutele

Dispositivo

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari [363] e dei rendiconti [385] e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore [47], [48], [50], [51] (1).

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per la annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

Note

(1) Per la trascrizione nel registro delle tutele, il provvedimento dovrà essere definitivo, ossia non reclamato entro 10 gg. dalla notificazione. Si veda inoltre il d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sull'ordinamento dello stato civile.