Articolo 390 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Emancipazione di diritto

Dispositivo

Note

(1) Il minore che ha compiuto il sedicesimo anno d'età può chiedere al tribunale per i minorenni l'autorizzazione a contrarre matrimonio; essa verrà concessa dopo aver compiuto - da parte del tribunale - l'accertamento della maturità psico-fisica del richiedente.Con essa viene a cessare la potestà dei genitori sul minore, ma non necessariamente il correlato obbligo di mantenimento (qualora permanga la coabitazione nello stesso nucleo familiare e non vi siano mezzi economici necessari).

Massime notarili correlate (1)