Articolo 392 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Curatore dell'emancipato
Dispositivo
(1)Curatore del minore sposato con persona maggiore di età [2] è il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare [344] può nominare [43], [45] un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età [117], o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio [149] (2) o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o in mancanza, altra persona (3). Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo [165] (4).
Note
(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 7 della L. 8 marzo 1975 n. 39.
(2) Si veda l'art. 5 della L. 1 dicembre 1970 n. 898 sui casi di scioglimento del matrimonio.
(3) Si tratta della cd. curatela giudiziale, che si rende necessaria qualora il matrimonio entri nella fase patologica di crisi, per cui non sia più ravvisabile l'opportunità di assolvimento dell'ufficio di curatore in capo all'altro coniuge.
(4) Il richiamato articolo si riferisce alle eventuali convenzioni matrimoniali; in generale il curatore è privo del potere di rappresentare l'incapace, dovendolo solamente assistere negli atti di natura patrimoniale eccedenti la normale amministrazione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 903/1972
Il curatore del minore emancipato, così come il curatore dell'inabilitato, non ha la rappresentanza del soggetto parzialmente incapace (a differenza di quanto accade per il tutore, che rappresenta il minore non emancipato o l'interdetto). Il minore emancipato ha la capacità di agire, sia pure limitata, in quanto è necessaria l'assistenza del curatore per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Pertanto, il soggetto che deve manifestare la propria volontà è lo stesso minore, che deve ottenere il consenso del curatore, il quale non può agire egli stesso sostituendosi all'emancipato, poiché non ne ha la rappresentanza legale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 903 del 24 marzo 1972)