Articolo 392 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Curatore dell'emancipato

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 7 della L. 8 marzo 1975 n. 39.

(2) Si veda l'art. 5 della L. 1 dicembre 1970 n. 898 sui casi di scioglimento del matrimonio.

(3) Si tratta della cd. curatela giudiziale, che si rende necessaria qualora il matrimonio entri nella fase patologica di crisi, per cui non sia più ravvisabile l'opportunità di assolvimento dell'ufficio di curatore in capo all'altro coniuge.

(4) Il richiamato articolo si riferisce alle eventuali convenzioni matrimoniali; in generale il curatore è privo del potere di rappresentare l'incapace, dovendolo solamente assistere negli atti di natura patrimoniale eccedenti la normale amministrazione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 903/1972