Articolo 391 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare
Dispositivo
[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potesta o del tutore.
L'emancipazione puo essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non puo accordare la emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potesta salvo che concorrano gravissime ragioni.]