Articolo 402 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza
Dispositivo
L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro [343] ss.], fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore [346], e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito [330], [384]. Resta salva la facoltà del giudice tutelare [43] e [45] di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio [354], ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo [354] (1).
Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio [332], [406] (2).
Note
(1) Il comma è stato così modificato dall'art. 146 della L. 24 novembre 1981 n. 689.
(2) Si veda l'art. 3 della L. 4 maggio 1983 n. 184. Nel comma in esame si prevede che il giudice tutelare possa intervenire per un diretto controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale precedentemente persa, ed ora riacquistabile: il controllo delle motivazioni dei genitori, prima, e il successivo esercizio condizionato o limitato sono a tutela della genuinità delle intenzioni.