Articolo 403 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

Dispositivo

Note

(1) Si è affermato che"la presenza di significativi rapporti con il minore - accompagnati dalle relazioni psicologiche e affettive che normalmente caratterizzano un così stretto legame di parentela - da parte di una parente (nella specie la nonna), quale figura sostitutiva della madre, costituiscono il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono, e, quindi, la dichiarazione di adottabilità"(così Cass. civile sez. I, sent. 10126 del 2005). L'accertamento dello stato di abbandono del minore dovrà peraltro basarsi su di una reale ed obiettiva situazione esistente in atto.

(2) Si vedano gli articoli 2 e 4 della L. 184 del 4 maggio 1983: la Corte di cassazione ha precisato che non potrà ritenersi implicitamente abrogato l'articolo in esame dalle citate norme successivamente intervenute, poiché"esso attiene ad interventi urgenti da assumere nella fase anteriore all'affidamento familiare, ma andrà coordinato con l'art. 9 della citata legge che fa obbligo alla pubblica autorità - che venga a conoscenza della situazione di abbandono - di segnalarla al Tribunale per i minorenni".

(3) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1, comma 27, della L. 26 novembre 2021, n. 206.

(4) La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 8908/2024

2Cass. civ. n. 31036/2023

3Cass. civ. n. 17648/2007