Articolo 422 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Cessazione del tutore e del curatore provvisorio
Dispositivo
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione [414] o d'inabilitazione [415], può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio [419] rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato [324] c.p.c.] (1).
Note
(1) La norma, inserita al fine della tutela dei terzi eventualmente a rischio pregiudizio da incertezza, costituisce una eccezione alla naturale conseguenza secondo cui al rigetto dell'istanza di interdizione o di inabilitazione conseguirebbe la cessazione dei limiti alla capacità del soggetto ottenuti con la nomina del tutore e del curatore provvisorio.