Articolo 423 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pubblicità

Dispositivo

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio [419] e la sentenza d'interdizione [414] o di inabilitazione [415] devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro [48], [49] e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita [430], [42] (1).

Note

(1) Gli effetti dell'interdizione o dell'inabilitazione si producono nonostante si verifichi l'omissione dell'annotazione della sentenza (art. 421 del c.c.); la pubblicità è pertanto dichiarativa e non costitutiva, e le finalità dell'istituto - che resta quello di evitare l'ingenerarsi di situazioni di affidamento stante l'incapacità del soggetto, e, quindi rendere palese l'invalidità dell'atto che si andrebbe a concludere - vengono rispettate sin dal momento del deposito della sentenza predetta.