Articolo 433 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Persone obbligate
Dispositivo
Note
(1) Gli alimenti legali sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico (così Bianca). Essi trovano la loro fonte, anche costituzionale, nel dovere di solidarietà (art. 2 Cost.).Il diritto che ne consegue è un diritto personalissimo, intrasmissibile, irrinunciabile ed imprescrittibile (secondo il dettato dell'art. 2934 del c.c., co. II), inalienabile ed impignorabile; viene qualificato come obbligazione di durata.
(2) Deve precisarsi come l'obbligo graviin primisin capo al donatario (art. 437 del c.c.,art. 769 del c.c.), ed anche - nel solo caso di adozione di persone maggiori d'età - in capo all'adottante exart. 436 del c.c..L'elencazione tassativa non vige imperativamente per l'alimentando, il quale potrà ben rivolgersi a chi - tra gli obbligati - gli offra maggiori garanzie di adempimento.
(3) L'obbligo alimentare perdura finché vi è il matrimonio (quindi anche in caso di separazione); in caso di divorzio esso viene a cessare, ma potrà essere sostituito dall'assegno divorzile.
(4) Sono inclusi tutti gli adottivi: tanto gli adottati dopo la maggiore età, quanto i minori adottati in casi particolari.Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha totalmente parificato i figli naturali a quelli legittimi.
(5) L'obbligo alimentare dei genitori è sussidiario, almeno temporalmente e limitatamente all'ampiezza degli effetti, rispetto all'obbligo di mantenimento (che sussisterà finché i figli non siano in grado di provvedere a se stessi, soddisfacendo ogni esigenza di vita, mentre gli alimenti dipendono dal bisogno e sono finalizzati al soddisfacimento di esigenze più elementari).
(6) L'affinità deriva solo da matrimonio e non da adozione.
(7) Stante la totale equiparazione tra fratelli (di cui alla legge n. 219 del 10 dicembre 2012), sono inclusi i figli nati fuori dal matrimonio e quelli il cui rapporto derivi da adozione piena (cd. legittimante).
Massime giurisprudenziali (12)
1Cass. civ. n. 22855/2024
Gli enti pubblici possono legittimamente richiedere ai parenti obbligati, ai sensi dell'art. 433 c.c., il pagamento del contributo per le prestazioni socio-assistenziali se non vi è prova che tali prestazioni siano strettamente connesse a prestazioni sanitarie. La prestazione socio-assistenziale, se non comprovata come necessariamente inclusa nelle prestazioni sanitarie, è suscettibile di obbligo di pagamento da parte dei familiari.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 22855 del 14 agosto 2024)
2Cass. civ. n. 13345/2023
L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 13345 del 16 maggio 2023)
3Cass. civ. n. 33789/2022
Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa, per cui deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali. Inoltre lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga ed è ben distinto dallo stato di difficoltà economica compatibile con un'occupazione intermittente.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 33789 del 16 novembre 2022)
4Cass. civ. n. 34168/2019
In tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, il titolare dell'impresa familiare che versi contributi previdenziali nell'interesse dei collaboratori ha soltanto diritto di rivalsa nei confronti del beneficiato, potendo invece portare in deduzione il relativo importo unicamente nelle ipotesi in cui il collaboratore sia un familiare indicato nell'art. 433 c.c. e a condizione che sia persona a suo carico.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 34168 del 20 dicembre 2019)
5Cass. civ. n. 21234/2019
Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/04/2018).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21234 del 9 agosto 2019)
6Cass. civ. n. 18287/2018
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/06/2017).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 18287 del 11 luglio 2018)
7Cass. civ. n. 15397/2013
La circostanza che la pretesa alimentare sia rivolta nei confronti di un fratello non comporta la sua infondatezza, ma solo la determinazione del relativo importo nella misura dello stretto necessario, ai sensi dell'art. 439 c.c..(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15397 del 19 giugno 2013)
8Cass. civ. n. 6395/2004
Il vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, è soggetto al rimedio della risoluzione per il caso d'inadempimento, tenendo conto che si tratta di contratto atipico, non riconducibile, per peculiarità dell'alea, delle prestazioni del vitaliziante e della funzione perseguita, nell'ambito della rendita vitalizia, e, quindi, sottratto all'applicazione diretta dell'art. 1878 c.c. in tema di esclusione della risoluzione in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute, e che, inoltre, tale ultima norma la quale trova giustificazione nella non gravità della turbativa dell'equilibrio negoziale in presenza di inadempienza nel pagamento di dette rate di rendita, oltre che nella possibilità di un soddisfacimento coattivo del creditore non è suscettibile di applicazione analogica al vitalizio alimentare, caratterizzato da prestazioni indispensabili per la sopravvivenza del creditore, in parte non fungibili e basate sullo "intuitus personae".(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6395 del 1 aprile 2004)
9Cass. civ. n. 1992/1996
Il Ministero dell'interno, quale istituzione intermediaria ai sensi della Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, allorquando chiede la delibazione di sentenze straniere recanti la condanna agli alimenti a favore di minori agisce con propria legittimazione come portatore di un interesse proprio di natura pubblicistica ed il relativo potere di azione è svincolato dal rilascio della procura da parte del soggetto creditore degli alimenti, restando subordinato solo alla richiesta avanzata dalle autorità speditrici. Ne consegue che la procura del creditore alimentare all'autorità intermediaria, prevista solo in via eventuale dall'art. 3 n. 3 della suddetta convenzione, non conferisce alla detta istituzione nessun potere rappresentativo ulteriore ed è riconducibile alla categoria dei meri atti di impulso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1992 del 11 marzo 1996)
10Cass. civ. n. 557/1970
Il diritto agli alimenti esula dall'ambito dei rapporti familiari, sottraendosi quindi ai principi d'ordine pubblico che investono la loro disciplina, così come quella delle limitazioni di prove a detti rapporti inerente, e, rientrando nella sfera delle obbligazioni patrimoniali, è regolato (in virtù dell'art. 25 delle disposizioni sulla legge in genere) dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale l'obbligo degli alimenti deriva.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 557 del 6 marzo 1970)
11Cass. civ. n. 2859/1968
La convenzione con la quale due coniugi, prima dell'omologazione della separazione consensuale si distribuiscono l'obbligo delle contribuzioni patrimoniali verso i figli e determinano l'ammontare degli assegni alimentari e il modo di somministrarli conserva validità anche dopo la successiva omologazione della separazione consensuale, salvo che non sia stata espressamente modificata.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2859 del 5 settembre 1968)
12Cass. civ. n. 2066/1966
Il diritto agli alimenti sussiste anche se l'alimentando versi in stato di bisogno per propria colpa. La legge prevede solo che gli alimenti siano ridotti in caso di condotta disordinatamente colpevole dell'alimentando.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2066 del 26 luglio 1966)