Articolo 434 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cessazione dell'obbligo tra affini

Dispositivo

Note

(1) L'obbligo alimentare tra affini sussiste in presenza di valido matrimonio (quindi non putativo) e cessa nei casi di scioglimento del vincolo matrimoniale, o con un nuovo matrimonio contratto dall'alimentando-creditore (ipotesi di cui al punto 1). Quanto all'ipotesi di cui al punto 2, si noti come l'obbligo alimentare permanga nel caso sopravvengano figli legittimi o loro discendenti.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 2848/1978