Articolo 434 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Cessazione dell'obbligo tra affini
Dispositivo
L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora [433] nn. 4 e 5] cessano [504]:
Note
(1) L'obbligo alimentare tra affini sussiste in presenza di valido matrimonio (quindi non putativo) e cessa nei casi di scioglimento del vincolo matrimoniale, o con un nuovo matrimonio contratto dall'alimentando-creditore (ipotesi di cui al punto 1). Quanto all'ipotesi di cui al punto 2, si noti come l'obbligo alimentare permanga nel caso sopravvengano figli legittimi o loro discendenti.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 2848/1978
La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non determina la caducazione del vincolo di affinita fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge, atteso che il venire meno di tale vincolo è previsto dall'art. 78, comma 3, c.c. solo nella diversa ipotesi di declaratoria della nullità del matrimonio, e cioè, della sua invalidità originaria; e correlativamente non fa venir meno l'obbligo alimentare tra affini, che resta disciplinato dallo art. 434 c.c. pertanto, la pronuncia di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, mentre determina la caducazione dell'obbligo alimentare tra gli affini solo ove l'avente diritto passi a nuove nozze e se non siano vivi i figli nati dal matrimonio o loro discendenti, peraltro può giustificare soltanto una richiesta di revisione dell'obbligo medesimo, ove essa sentenza si traduca, anche in relazione alle statuizioni patrimoniali conseguenziali al divorzio, in un mutamento della situazione in base alla quale gli elementi siano stati riconosciuti e liquidati.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2848 del 7 giugno 1978)