Articolo 440 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Cessazione, riduzione e aumento
Dispositivo
Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi riceve [438], l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze (1). Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato (2).
Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore [433] è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
Note
(1) Inizialmente il giudice fissa la misura dell'obbligazione alimentare, ma la sottopone alla clausola modificativarebus sic stantibus, ossia alla condizione che gli eventi non mutino nel tempo, poichè si determinerebbe uno squilibrio rispetto al valutato; viene perciò determinato il dirittoratione temporis, ed in concreto ne viene data attuazione in relazione a quanto serve nel periodo rilevato dal giudice, salva rivalutazione economica (ad es. frequentemente indicizzata all'Istat).Si tratta infatti (secondo quanto espresso dall'art. 1277 del c.c.) di un debito di valuta, ossia di una somma di denaro determinata nel suo ammontare.
(2) Salva l'ovvia facoltà di aumentarne l'importo, viene prevista l'ipotesi di riduzione (ma non di cessazione, in questo caso) qualora si ravvisi una "condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato", ossia la condotta di colui che, una volta ottenuto il diritto di cui si tratta, non utilizzi i mezzi offertigli in conformità alla loro effettiva destinazione, sperperandoli quindi.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 1577/2019
Nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti, stante l'inequivoco tenore dell'art. 440 c.c., occorre tener presenti i mutamenti delle condizioni economiche delle parti verificatesi in corso di causa. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, ai fini della quantificazione dell'assegno alimentare dovuto dal fratello nei confronti della sorella, aveva tenuto conto dell'attribuzione in favore di quest'ultima di un trattamento pensionistico nonché della percezione di ulteriori somme, vicende intervenute in corso di causa).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 1577 del 22 gennaio 2019)
2Cass. civ. n. 3525/1968
Allorché le modalità dell'obbligazione alimentare siano state stabilite convenzionalmente, l'obbligato, che contesti la persistenza dell'obbligo, ha l'onere di provare la cessazione dello stato di bisogno dell'alimentando, ovvero il miglioramento delle condizioni economiche degli obbligati di grado anteriore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3525 del 25 ottobre 1968)
3Cass. civ. n. 1996/1967
Proposta domanda di modificazione di un assegno alimentare mentre è ancora in corso il giudizio di impugnazione contro la sentenza che lo ha inizialmente determinato, e disposta la cancellazione della causa dal ruolo per effetto della litispendenza, gli effetti della domanda giudiziale, ai fini della decorrenza del nuovo assegno, iniziano dalla data dell'atto di riassunzione della causa dopo la cessazione della litispendenza.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1996 del 27 luglio 1967)
4Cass. civ. n. 1231/1967
La possibilità che, per una causa qualsiasi, lo stato di bisogno dell'alimentando si manifesti o si aggravi da un momento all'altro, modificandosi la precedente situazione di fatto, importa, da una parte, che nell'obbligazione alimentare deve ritenersi insito il carattere di prestazionerebus sic stantibus, suscettibile, come tale, di adeguamenti e modifiche, e, dall'altra, che, nello stabilire se il diritto a tale prestazione sussista o non, e, nell'affermativa, in quale misura questa debba essere eseguita, il giudice ben può tener conto di tutti i mutamenti verificatisi rispetto alla situazione di fatto in precedenza considerata, non esclusi quelli eventualmente prodottisi nel corso del giudizio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1231 del 5 giugno 1967)