Articolo 441 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Concorso di obbligati

Dispositivo

Note

(1) Nel concorso di coobbligati (in via parziaria, come si ritiene unanimemente in dottrina ed in giurisprudenza), anche di grado diverso, per la medesima obbligazione alimentare legale (non volontaria), dovrà aversi riguardo alle capacità economiche degli obbligati.Nulla quaestiorelativamente alla divisibilità dell'obbligazione; dubbi si pongono invece all'eventuale successivo regresso (exart. 1299 del c.c.) nei confronti degli altri obbligati, da parte di chi avesse provveduto ai bisogni dell'alimentando: si ritiene possibile nel caso non si fosse trattato di un obbligato bensì di terzo.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 1767/1986

2Cass. civ. n. 3901/1968