Articolo 450 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pubblicità dei registri dello stato civile

Dispositivo

Note

(1) La funzione pubblica della registrazione consiste nel certificare l'esistenza dei fatti rappresentati ai fini probatori, ed inoltre nel documentarli ufficialmente per la pubblicità dichiarativa nei confronti dei terzi (affinché vi sia, quindi, la conoscibilità legale) che possono, di tal guisa, prenderne visione presso gli uffici competenti.

(2) L'estrattoè una riproduzione di un atto (cd. e. per integrale) o di alcune sue parti essenziali (cd. e. per riassunto, in quanto riportante e indicazioni contenute nell'atto e nelle relative annotazioni).Diversamente, icertificatisono attestazioni autonome con le quali si documentano fatti o qualità relative ai soggetti. Essi, unitamente agli estratti per riassunto, fanno fede fino a querela di falso circa la provenienza dell'attestazione e del fatto che essa derivi dai registri.Gli estratti per copia integrale invece godono della stessa efficacia probatoria dell'originale.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 24798/2008

2Cass. civ. n. 23745/2007

3Cass. civ. n. 3038/1977