Articolo 451 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Forza probatoria degli atti

Dispositivo

Note

(1) Con tale norma si stabilisce che la contestazione della veridicità degli atti deve avvenire esclusivamente in sede processuale (mediante la procedura della querela di falso), essendo attribuita agli stessi la pubblica fede da parte dell'Ufficiale rogante (il quale, inoltre, ne verifica la conformità alla legge).L'ufficiale attesta ciò che è avvenuto in sua presenza: per questo si parla di accertamento costitutivo.

(2) Con "indicazioni estranee all'atto" son da intendersi quelle non ritenute essenzialiad substantiam.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 7276/2006

2Cass. civ. n. 5252/2004

3Cass. civ. n. 6363/1993