Articolo 452 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Mancanza, distruzione o smarrimento di registri

Dispositivo

Note

(1) Posto che "rettificazione" è tanto la correzione di errori, quanto la ricostruzione di un atto andato smarrito o distrutto, se non sorgono contrasti il documento potrà essere formato in via di rettificazione; diversamente, dovrà instaurarsi un giudizio di stato (così Zaccaria).La norma non si applicherà nel caso di mancanza dell'atto di cittadinanza; relativamente all'atto di matrimonio, invece, essa troverà applicazione solamente nel caso di distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile (non essendo possibile alcuna documentazione del negozio solenne compiuto).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 22192/2020

2Cass. civ. n. 9687/2011