Articolo 1179 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligo di garanzia

Dispositivo

Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale [2784], [2808] o personale [1936], ovvero altra sufficiente cautela (1).

Note

(1) Nel novero delle altre cautele può inserirsi, ad esempio, il versamento di una somma a titolo di cauzione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 410/1977

L'art. 8, comma 1, legge 1 dicembre 1970 n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, il quale consente al giudice di imporre idonea garanzia, reale o personale, a carico del coniuge tenuto agli adempimenti patrimoniali di cui agli artt 5 e 6 della legge n. 898 del 1970, non autorizza anche una pronuncia di scelta e di costituzione diretta di una determinata garanzia. Ne consegue che il giudice, ove intenda esercitare detto potere, può solo ordinare genericamente la prestazione di garanzia, mentre rimane affidata al debitore, ai sensi dell'art. 1179 c.c., la scelta e la concreta costituzione di un'adeguata cautela reale o personale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 410 del 27 gennaio 1977)