Articolo 1181 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Adempimento parziale

Dispositivo

Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile [1384] (1), salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente (2) [1484], [1672]; 8 d. gen. c.c; 45 l. camb.; 37 l. ass.].

Note

(1) Il creditore ha sempre diritto all'esatto adempimento, da intendersi anche come diritto a ricevere l'intera prestazione: pertanto è libero di accettare o rifiutare un adempimento solo parziale.

(2) L'unico limite testuale alla libertà del creditore è l'esistenza di norme o usi che gli impongano di accettare. In tal caso, il suo rifiuto configuramora del creditore(v.1206 ss. c.c.).

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 25410/2024

Ai fini dell'obbligo di pagamento del corrispettivo da parte del committente, non è rilevante il richiamo all'art. 1181 c.c. se nessuna delle parti ha chiesto la risoluzione del contratto. Il principio secondo cui il creditore può rifiutare un adempimento parziale ha applicazione solo se viene eccepita una risoluzione del contratto e non nei casi in cui si debba accertare l'adempimento in relazione al pagamento del corrispettivo.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25410 del 23 settembre 2024)

2Cass. civ. n. 33443/2022

In tema di spese processuali, integra abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore esecutante il quale - dopo avere intimato al debitore esecutato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la conferma della decisione adottata in prime cure - richieda, con successivo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado, oltre alle spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 33443 del 14 novembre 2022)

3Cass. civ. n. 2223/2022

Gli artt. 1181 e 1455 c.c. si riferiscono a due distinte sfere di applicabilità: il primo attiene alla facoltà del creditore di rifiutare la prestazione parziale e di agire, quindi, per il conseguimento dell'intero, donde la legittimità del rifiuto di un adempimento inesatto; l'art. 1455 riguarda, invece, il potere del contraente di risolvere il contratto a prestazioni corrispettive nel caso d'inadempimento di non lieve entità dell'altra parte. Ne consegue che, dato il diverso ambito di operatività delle due discipline, la condanna del debitore inadempiente al risarcimento del danno può essere pronunziata anche quando, per la scarsa importanza dell'inadempimento, non possa farsi luogo alla risoluzione del contratto.–L'accettazione da parte del creditore dell'adempimento parziale - che a norma dell'art. 1181 c.c. egli avrebbe potuto rifiutare - non estingue il debito, ma può ridurlo, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, nè al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2223 del 25 gennaio 2022)

4Cass. civ. n. 27089/2021

Salvo il giudicato interno, l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla parte non soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile anche di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al creditore un termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l'esistenza di un interesse alla tutela processuale. (In contrasto con tale principio, il giudice di pace, nella causa di opposizione a due decreti ingiuntivi azionati da un avvocato, aveva invece omesso di concedere all'opposto un termine per replicare all'eccezione di frazionamento del credito sollevata con memoria dall'opponente). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 19/11/2015).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27089 del 6 ottobre 2021)

5Cass. civ. n. 19898/2018

Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale; conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 19898 del 27 luglio 2018)

6Cass. civ. n. 18810/2016

Non costituisce frazionamento del credito la proposizione, nei confronti del medesimo convenuto, di una pluralità di giudizi per compensi professionali per lo svolgimento di perizie assicurative conferite con singoli incarichi, collegati a differenti sinistri, trattandosi di crediti nascenti da distinte obbligazioni.(Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 18810 del 26 settembre 2016)

7Cass. civ. n. 20160/2013

In tema di transazione, poiché dalla normativa codicistica sulle obbligazioni si evince la regola generale che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, anche se relativa ad un rapporto di lavoro, deve essere eseguito in un'unica soluzione, potendo il creditore, ai sensi dell'art. 1181 c.c., rifiutare un adempimento parziale (salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai sensi dell'art. 1965 c.c., pur in mancanza della rinuncia agli interessi legali, risultando indifferente l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche concessioni.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 20160 del 3 settembre 2013)

8Cass. civ. n. 26052/2008

In tema di obbligazioni, l'adempimento, anche parziale (acconto), è idoneo ad estinguere parzialmente il debito se tale modalità è stata accettata dal creditore nel corso del rapporto. La medesima efficacia estintiva va riconosciuta al pagamento parziale effettuato a colui che appare legittimato a riceverlo ai sensi dell'art. 1189 c.c., a condizione che l'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti, ovvero da atti giuridici compiuti dall'accipiense ripetutamente consentiti dagli organi sociali, in caso di persona giuridica sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell'accipiensdi ricevere il pagamento. Incombe sul creditore l'onere di provare che il debitore non ignorava la reale situazione ovvero che l'affidamento di questi era determinato da colpa; è, altresì, onere dello stesso creditore, nel caso in cui il medesimo controdeduca che il pagamento effettuato al terzo apparentemente legittimato a riceverlo è da imputare ad un diverso rapporto, provare l'esistenza di quest'ultimo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 26052 del 30 ottobre 2008)

9Cass. civ. n. 14573/2007

L'accettazione, senza riserve, dell'adempimento tardivo di una prestazione, equiparabile all'accettazione dell'adempimento parziale di essa (art. 1181 c.c.), non determina la decadenza dal far valere l'inosservanza del termine (da ritenere non essenziale, nel silenzio del creditore, ai sensi dell'art. 1457 c.c.) né implica la rinuncia al risarcimento del danno derivatone.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14573 del 22 giugno 2007)

10Cass. civ. n. 15807/2005

L'art. 1181 c.c., attribuendo al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di accettare un adempimento parziale consente di riconoscergli, in mancanza di espresse disposizioni o principi generali in contrario, anche quella di chiedere giudizialmente il pagamento di una sola parte della somma dovuta. Ne consegue che la domanda di condanna al pagamento degli interessi può essere proposta non solo cumulativamente con quella di pagamento del capitale, ma anche separatamente, tanto se si tratta di interessi moratori, e quindi complementari al credito pecuniario, quanto se si tratta di interessi convenzionali o compensativi, aventi struttura autonoma, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per il debitore, il quale può evitare i maggiori oneri connessi alla duplicazione dei giudizi costituendo in mora il creditore mediante l'offerta del pagamento dell'intero, oppure chiedendo l'accertamento negativo del credito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15807 del 28 luglio 2005)

11Cass. civ. n. 108/2000

In assenza di espresse disposizioni, o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall'art. 1181 c.c., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 108 del 10 aprile 2000)

12Cass. civ. n. 3814/1998

Il creditore non è tenuto ad accettare un adempimento parziale, pur avendo facoltà, in previsione di contestazioni di una sua maggiore pretesa od altro, di accettare o domandare un pagamento parziale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3814 del 15 aprile 1998)

13Cass. civ. n. 5747/1995

Ai sensi dell'art. 1181 c.c. — a norma del quale il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente — il suddetto rifiuto, integrando l'esercizio di un diritto espressamente previsto dalla legge, non può costituire in colpa il creditore che tale diritto abbia esercitato.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5747 del 25 maggio 1995)

14Cass. civ. n. 20/1987

L'accettazione, da parte del creditore, dell'adempimento parziale — che, a norma dell'art. 1181 c.c., egli avrebbe potuto rifiutare — non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20 del 8 gennaio 1987)