Articolo 1191 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pagamento eseguito da un incapace

Dispositivo

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità [1190], [1443], [1933], [2034] (1).

Note

(1) Si ritiene che la norma si riferisca sia all'incapacità legale (v.2,414,415 c.c.) che a quella naturale (v.428 c.c.). Tuttavia, essa riguarda solo l'adempimento in sè stesso, ma non le modalità con cui è eseguito, come nel caso di consegna di una somma di denaro maggiore di quella dovuta.