Articolo 1192 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pagamento eseguito con cose altrui

Dispositivo

Note

(1) Il principio dell'effetto solutorio dell'adempimento è ripreso in tema divendita di cosa altrui(v.1478 c.c.).

(2) In caso di beni altrui rivendicati vittoriosamente dal reale proprietario il creditore conserva il diritto all'esatto adempimento verso il debitore. Egli può invece ottenere il risarcimento del danno solo se è in buona fede.