Articolo 1200 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Liberazione dalle garanzie
Dispositivo
Il creditore che ha ricevuto il pagamento [1188] deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali (1) date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità [1208].
Note
(1) Ad esempio, il creditore deve restituire al debitore il bene ricevuto in pegno (v.2786,2794 c.c.).
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 27950/2020
In tema di ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell'art. 1200 c.c., a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge, alla cancellazione dell'iscrizione (dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene) e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore, onde questi possa allegarlo all'istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore, ma non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell'immobile assoggettato al vincolo reale.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 27950 del 7 dicembre 2020)
2Cass. civ. n. 27545/2017
In conformità ai principi di buona fede e correttezza, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avendo riguardo allo stato della procedura pendente nonché ad eventuali motivi di urgenza allo stesso noti: ne deriva che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 27545 del 21 novembre 2017)
3Cass. civ. n. 10893/1999
A seguito del pagamento del debito a garanzia del quale sia stata in precedenza iscritta ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell'art. 1200 c.c., a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 comma secondo, 2821 e 2835 c.c.), alla cancellazione dell'iscrizione (dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene), e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore (onde questi possa allegarlo all'istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore), ma non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione (gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell'immobile assoggettato al vincolo reale).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10893 del 1 ottobre 1999)