Articolo 1201 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Surrogazione per volontà del creditore

Dispositivo

Note

(1) Con la surrogazione si realizza una modifica del lato soggettivo del rapporto obbligatorio poichè il creditore viene soddisfatto da un soggetto diverso dal debitore originario, che dichiara di far subentrare nei propri diritti. Ad esempio, Tizio riceve da Sempronio quanto gli era dovuto da Caio e dichiara che Sempronio si sostituisce nella sua posizione.

(2) Se la surrogazione non è espressa, possono sorgere dubbi sulla volontà del creditore di far subentrare il terzo.

(3) Se la surroga non è contemporanea al pagamento, l'obbligazione si estingue e per aversi sostituzione è necessario costituire un nuovo rapporto. La contemporaneità si realizza, ad esempio, indicando la surroga nella quietanza (1199 c.c.), da cui il nome di "surroga per quietanza".

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 7830/2025

2Cass. civ. n. 14846/2024

3Cass. civ. n. 5314/2024

4Cass. civ. n. 7852/2022

5Cass. civ. n. 4808/1984

6Cass. civ. n. 5200/1977