Articolo 1201 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Surrogazione per volontà del creditore
Dispositivo
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo [1180], può [1202] surrogarlo nei propri diritti [754], [756], [2843] (1). La surrogazione deve essere fatta in modo espresso (2) e contemporaneamente al pagamento (3).
Note
(1) Con la surrogazione si realizza una modifica del lato soggettivo del rapporto obbligatorio poichè il creditore viene soddisfatto da un soggetto diverso dal debitore originario, che dichiara di far subentrare nei propri diritti. Ad esempio, Tizio riceve da Sempronio quanto gli era dovuto da Caio e dichiara che Sempronio si sostituisce nella sua posizione.
(2) Se la surrogazione non è espressa, possono sorgere dubbi sulla volontà del creditore di far subentrare il terzo.
(3) Se la surroga non è contemporanea al pagamento, l'obbligazione si estingue e per aversi sostituzione è necessario costituire un nuovo rapporto. La contemporaneità si realizza, ad esempio, indicando la surroga nella quietanza (1199 c.c.), da cui il nome di "surroga per quietanza".
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 7830/2025
La surrogazione della committente, che ha eseguito il pagamento dei debiti della società appaltatrice verso i suoi dipendenti, determina il subingresso della stessa a titolo particolare nelle pretese privilegiate dei dipendenti verso la loro società datrice fallita, beneficiando delle relative garanzie personali; tale subingresso ha, tuttavia, effetti giuridici differenti, dal punto di vista della natura chirografaria o privilegiata del credito, in ragione della differente causa del credito che il solvens ha acquisito e che, per un verso, nei confronti della datrice di lavoro ha carattere privilegiato mentre, per altro verso, il distinto credito avente il proprio fondamento causale nell'obbligazione di garanzia, in assenza di specifica attribuzione normativa, ha carattere chirografario. (Fattispecie nella quale, dopo il fallimento all'estero della società appaltatrice e quello della sua controllante avente sede in Italia, la committente è stata ammessa al passivo della prima in privilegio ed allo stato passivo della seconda, in forza della garanzia che aveva prestato in favore della controllata, in via chirografaria).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7830 del 24 marzo 2025)
2Cass. civ. n. 14846/2024
La compagnia assicuratrice della responsabilità civile del medico che, in base a una transazione con il paziente, ha risarcito integralmente il danno, può surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1201 c.c., vertendosi in un'ipotesi di pagamento del terzo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14846 del 28 maggio 2024)
3Cass. civ. n. 5314/2024
Quando lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali stipulando una polizza fideiussoria con società di assicurazioni, a tale società deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso nei confronti del proprietario-importatore.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 5314 del 28 febbraio 2024)
4Cass. civ. n. 7852/2022
In tema di surrogazione per volontà del creditore, la dichiarazione di surroga non è di per sé sufficiente a dimostrare l'intervenuto pagamento, che rappresentando ulteriore e distinto elemento costitutivo della fattispecie, deve essere specificamente provato da chi affermi di essere stato surrogato nei diritti dell'originario creditore.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7852 del 10 marzo 2022)
5Cass. civ. n. 4808/1984
La surrogazione nel credito prevista dall'art. 1201 c.c. non comporta l'estinzione del debito originario, ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la sostituzione di un terzo all'originario creditore e senza incidenza sull'aspetto oggettivo del rapporto, con la conseguenza che, nonostante il soddisfacimento del creditore mediante il pagamento ad opera del terzo, la struttura del rapporto obbligatorio rimane inalterata ed il debito mantiene le sue caratteristiche essenziali, talché non può trasformarsi in debito di valuta se originariamente era di valore. Pertanto, la surrogazione di un terzo al creditore di un debito di valore, non comportando liquidazione del danno, ma mera soddisfazione delle ragioni del creditore, non incide sulla posizione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio, la quale rimane immutata, con la conseguente soggezione alla rivalutazione monetaria.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4808 del 20 settembre 1984)
6Cass. civ. n. 5200/1977
La manifestazione della volontà di surrogare il terzo nei propri diritti deve assumere una propria esteriore entità che, costituendo in favore del terzo che ha pagato la fonte della sua successione nel credito, sia suscettibile di essere portata a conoscenza del debitore; è inoltre necessario che codesta entità sia stata posta in essere contemporaneamente al pagamento, non essendo concepibile una surrogazione successiva all'estinzione dell'obbligazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5200 del 29 novembre 1977)