Articolo 1205 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Surrogazione parziale
Dispositivo
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario [1181] (1).
Note
(1) In caso di pagamento parziale il debitore è obbligato sia verso l'originario creditore che verso il surrogato, in posizione di creditori chirografari salvo patto contrario.