Articolo 1206 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Condizioni

Dispositivo

Il creditore è in mora [1207] quando, senza motivo legittimo (1), non riceve il pagamento offertogli [1208], [1217] (2) nei modi indicati dagli articoli seguenti (3) o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione [1175]; [160] (4).

Note

(1) Per stabilire se il rifiuto è legittimo esso deve essere valutato alla luce del canone dibuona fede(1176 c.c.). È legittimo, ad esempio, il rifiuto ad un offerta di adempimento che obblighi il creditore a una condotta gravosa per ricevere la prestazione.

(2) La norma deve essere riferita ad ogni tipo di adempimento, anche se diverso dal pagamento con una somma di denaro.

(3) La mora può essere determinata da un'offerta solenne (1208 c.c.), con effetti dal momento in cui l'offerta è fatta; ovvero da offerta secondo gli usi, che produce effetti dal momento del deposito delle cose dovute (1214 c.c.). L'offerta fatta in modo diverso, ad esempio mediante raccomandata, produce solo l'effetto di impedire lamora del debitore.

(4) Ad esempio, il creditore omette di liberare i locali in cui la merce deve essere depositata

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 11439/2025

La mancata comunicazione dei dati reddituali da parte del rappresentante dell'assistito può legittimare la compensazione delle spese di giudizio. Tale comportamento, se contrario ai doveri di collaborazione e buona fede previsti dagli artt. 1206 e 1176 cod. civ., giustifica la compensazione valorizzata dalla Corte di merito.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 11439 del 30 aprile 2025)

2Cass. civ. n. 19042/2024

In tema di interposizione di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valida la messa in mora contenuta nell'atto introduttivo del giudizio).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 19042 del 11 luglio 2024)

3Cass. civ. n. 18041/2024

La costituzione in mora del datore di lavoro, a seguito di sentenza che accerti l'illegittimità del trasferimento di ramo d'azienda, comporta l'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e di pagamento delle retribuzioni maturate a favore del lavoratore, senza detrazione di quanto percepito dal lavoratore per prestazioni rese alla società cessionaria nel medesimo periodo, in ragione della duplicità dei rapporti lavorativi derivante dall'accertamento dell'illegittimità del trasferimento (art. 1206 ss. c.c.). La sussistenza dell'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro non richiede un termine di esigibilità ex art. 1183 c.c., essendo la condanna al ripristino immediatamente eseguibile in virtù dell'autorità intrinseca della sentenza giurisdizionale di accertamento.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 18041 del 1 luglio 2024)

4Cass. civ. n. 8282/2023

Nell'appalto di opere pubbliche, stante la natura privatistica del contratto, è configurabile, in capo all'amministrazione committente creditrice dell'"opus", un dovere - discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'articolo 1206 cod. civ. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva che permeano la disciplina delle obbligazioni del contratto - di cooperare all'adempimento dell'appaltatore attraverso il compimento di quelle attività che, distinte rispetto al comportamento dovuto da questi, sono necessarie affinché il medesimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio. Pertanto, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, appaia comunque conforme al criterio della buona fede, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 8282 del 23 marzo 2023)

5Cass. civ. n. 37716/2022

Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 37716 del 23 dicembre 2022)

6Cass. civ. n. 5848/2022

In tema di appalto di opere pubbliche, la scelta se disporre o meno varianti in corso d'opera, eccedenti il limite del quinto d'obbligo, compete al committente, che non può essere obbligato a far eseguire opere significativamente diverse da quelle progettate, neanche qualora il responsabile unico del procedimento abbia rilasciato parere favorevole e l'appaltatore, pur potendo opporre un legittimo rifiuto, vi abbia consentito. Tuttavia, stante la natura privatistica del rapporto, tale facoltà discrezionale deve essere esercitata nel rispetto dei principi generali di correttezza, lealtà e buona fede e del dovere di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1206 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto la Stazione appaltante responsabile della risoluzione del contratto non già per non aver dato corso alle varianti, ma per aver ritardato indebitamente nella relativa decisione).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5848 del 22 febbraio 2022)

7Cass. civ. n. 25554/2018

In tema di appalto di opera pubblica, le ragioni di pubblico interesse o necessità che possono giustificare la sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili da parte della P.A. con l'uso dell'ordinaria diligenza, e non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente, cui spetta acquisire, quale titolare dell'opera da realizzare, le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori in osservanza del dovere, discendente dall'art. 1206 c.c. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25554 del 12 ottobre 2018)

8Cass. civ. n. 14155/2014

L'azione ex art. 1210, secondo comma, cod. civ., che sia introdotta dal debitore dopo la notifica del precetto, o dopo l'inizio dell'esecuzione, per l'accertamento degli effetti liberatori dell'offerta reale, verificatisi tanto prima del precetto, quanto prima dell'inizio dell'esecuzione, oppure ancora dopo l'inizio di questa, ha natura sostanziale e va qualificata, rispettivamente, quale opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., se proposta prima della esecuzione, e quale opposizione all'esecuzione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, se introdotta, invece, dopo il suo inizio.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 14155 del 23 giugno 2014)

9Cass. civ. n. 12501/2012

È inadempiente per "mora credendi" il datore di lavoro che rifiuti la prestazione del lavoratore il quale, assente dal lavoro per malattia, chieda di riprendere l'attività, allegando e documentando la cessazione della malattia stessa "ante tempus". (Nella specie, un pubblico dipendente, affetto da inidoneità permanente secondo il collegio medico della ASL, e tuttavia non dispensato dal servizio, aveva chiesto di tornare al lavoro sulla base di un certificato sanitario attestante il miglioramento delle condizioni di salute, ma l'ente datore di lavoro non aveva consentito il rientro sino a nuova positiva visita del collegio medico; sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva respinto la domanda del lavoratore per il recupero della decurtazione stipendiale applicatagli nel periodo successivo all'offerta di prestazione).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12501 del 19 luglio 2012)

10Cass. civ. n. 10052/2006

Anche nell'appalto di opere pubbliche, stante la natura privatistica del contratto, è configurabile, in capo all'amministrazione committente, creditrice dell'opus,un dovere — discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'art. 1206 c.c. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto — di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dall'appaltatore, necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio. In questo contesto, l'elaborazione di varianti in corso d'opera — di norma costituente una mera facoltà della P.A. (esercitabile in presenza delle condizioni previste dalla legge) — può configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo del creditore: tanto avviene allorché la modifica del progetto originario (nella specie, costruzione di un edificio scolastico) sia resa necessaria da sopravvenute disposizioni imperative, legislative e regolamentari, sulla sicurezza degli impianti, giacché, in tal caso, l'opera che fosse realizzata secondo le inizialmente progettate modalità costruttive e istruzioni tecniche esporrebbe l'appaltatore a responsabilità per eventi lesivi dell'incolumità e dell'integrità personale di terzi. Ne consegue che la perdurante, mancata consegna, da parte della stazione appaltante, benché ritualmente sollecitata, dei progetti di adeguamento dell'opera alle sopravvenute prescrizioni normative, ben può determinare impossibilità della prestazione per fatto imputabile al creditore, sul quale sono destinate a ricadere le conseguenze dell'omessa cooperazione necessaria all'adempimento da parte del debitore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10052 del 29 aprile 2006)

11Cass. civ. n. 522/1995

Nell'ipotesi in cui la prestazione del debitore abbia per oggetto denaro, gli effetti della mora del creditore - compreso fra questi l'obbligo del risarcimento dei danni - si verificano dal giorno dell'offerta, che, a seconda dei casi, deve essere reale o per intimazione, ma che è necessaria in ogni caso, anche in quello in cui la consegna deve avvenire al domicilio del creditore, ossia anche quando a costituire in mora il debitore altro non occorre (in base al principiodies interpellat pro homine) che la scadenza del termine.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 522 del 18 gennaio 1995)

12Cass. civ. n. 4423/1991

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto di compravendita di cose determinate, l'acquirente è obbligato alla custodia di esse fino al momento della riconsegna al venditore, ovvero fino al compimento dell'ultimo atto del procedimento, previsto per la sua liberazione dall'obbligo della consegna, dagli artt. 1206 ss. c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4423 del 23 aprile 1991)

13Cass. civ. n. 3249/1973

Anche l'offerta, per mezzo di vaglia postale, della somma dovuta, quando sia compiuta nel suo effettivo ammontare, costituisce un'offerta reale non rituale suscettibile di convalida, con l'effetto della costituzione in mora del creditore e con quelli ad esso accessori.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3249 del 27 novembre 1973)