Articolo 1211 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Cose deperibili o di dispendiosa custodia
Dispositivo
Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia [1207] comma 2] sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale [1209] o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale (1) a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate [2796]; [529] ss. c.p.c.] e a depositarne il prezzo [2797] (2) (3).
Note
(1) La parola "tribunale" è stata sostituita da "giudice di pace" dall'art. 27, comma 2, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.
(2) Art. così modificato ai sensi dell'art. 150, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(3) In questo caso si realizza un'ipotesi di modifica legale dell'oggetto dell'obbligazione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 267/2013
In materia di vendita, il compratore il quale, lamentando vizi della merce acquistata, la restituisca al venditore e non ne accetti poi la riconsegna, può comunque agire, ove sia esclusa la sussistenza dei vizi e perciò la risoluzione del contratto, per la ripetizione dell'indebito, a norma dell'art. 2037 c.c., rinvenendosi il presupposto della "traditio" nel ricevimento da parte del venditore di cose ormai di proprietà dell'acquirente. Sulla parte venditrice, che riceva in restituzione la merce e non si liberi dall'obbligo di consegna mediante il deposito di cui all'art. 1210 c.c. o attraverso la procedura di vendita di cui all'art. 1211 c.c., grava un obbligo di ripetizione e/o custodia delle cose, ancorché essa si sia adoperata per il ritrasferimento alla parte acquirente e questa l'abbia rifiutato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 267 del 8 gennaio 2013)