Articolo 1211 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cose deperibili o di dispendiosa custodia

Dispositivo

Note

(1) La parola "tribunale" è stata sostituita da "giudice di pace" dall'art. 27, comma 2, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

(2) Art. così modificato ai sensi dell'art. 150, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(3) In questo caso si realizza un'ipotesi di modifica legale dell'oggetto dell'obbligazione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 267/2013