Articolo 1212 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Requisiti del deposito

Dispositivo

Note

(1) Il deposito consente al debitore di liberarsi dall'obbligazione se il creditore non accetta la prestazione o non si presenta per accettarla (1210 c.c.) purché rispetti i requisiti qui indicati.

(2) Si veda l'art. 48, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 36606/2023

2Cass. civ. n. 33380/2022

3Cass. civ. n. 10605/2016