Articolo 1230 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Novazione oggettiva

Dispositivo

La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione (1) con oggetto (2) o titolo (3) diverso [1231] ss., [1320].

La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco (4).

Note

(1) Affinchè la novazione oggettiva si realizzi è necessario, innanzitutto, un presupposto oggettivo, definitoaliquid novi, dato dalla modifica dell'oggetto o del titolo. Non è sufficiente, quindi, la modifica di un elemento accessorio, come si desume anche dal successivoart. 1231 del c.c.. È dubbio se l'instaurazione di un obbligazione identica tra le medesime parti comporti novazione oggettiva, come nel caso in cui esse vogliano eliminare le garanzie esistenti: manca, infatti, la novità dell'oggetto o del titolo e la stessa volontà delle parti è diretta a cambiare un elemento accessorio.

(2) Ad esempio, le parti sostituiscono l'obbligo di consegnare un immobile con l'obbligo di consegnare una somma di denaro.

(3) E' la fonte dell'obbligazione. Si pensi all'ipotesi in cui si sostituisca un contratto di compravendita (1470 c.c.) con uno di somministrazione (1559 c.c.) quale fonte del dovere di consegnare un bene.

(4) Oltre al presupposto oggettivo è necessario che sussista anche un presupposto soggettivo, che si sostanzia nell'animus novandi, il quale deve essere certo, cioè non devono sussistere dubbi sulla volontà di mutamento.

Massime giurisprudenziali (27)

1Cass. civ. n. 15135/2025

È manifestamente inammissibile il ricorso per cassazione in cui il ricorrente non spiegava in modo adeguato come e perché la sentenza di merito avrebbe violato l'art. 1230 c.c., limitandosi a fare mera affirmativa senza argomentare contro le specifiche ragioni della decisione impugnata.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 15135 del 6 giugno 2025)

2Cass. civ. n. 16224/2024

In tema di locazione, non è sufficiente integrare novazione del contratto la variazione della misura del canone o del termine di scadenza. È invece necessario che ricorrano gli elementi dell'animus e della causa novandi, il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16224 del 11 giugno 2024)

3Cass. civ. n. 14772/2024

In materia di appalto d'opera, la transazione intervenuta tra le parti, con cui l'originario contratto sia sciolto solo per il futuro, con una mera riduzione quantitativa delle originarie prestazioni, in ragione della cessazione anticipata del rapporto e della esecuzione solo parziale dell'opera, ha natura conservativa, assumendo, invece, natura novativa solo laddove il contratto sia sciolto con effetti ex tunc, con sostituzione delle originarie obbligazioni con nuove prestazioni, qualitativamente e quantitativamente diverse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, attribuendo natura novativa alla transazione, aveva applicato l'imposta di registro in misura proporzionale, sebbene fosse stato pattuito lo scioglimento del rapporto di appalto solo per il futuro con mantenimento dell'obbligo di pagamento delle prestazioni già eseguite secondo le modalità originarie).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 14772 del 27 maggio 2024)

4Cass. civ. n. 4550/2024

La trasformazione di un contratto di lavoro part-time in un rapporto a tempo pieno può avvenire per facta concludentia, ovvero attraverso comportamenti concludenti delle parti che dimostrino una comune volontà negoziale. Tale accertamento è demandato al giudice del fatto e può essere sindacato innanzi alla Corte di Cassazione nei ristretti limiti in cui può esserlo ogni accertamento di fatto.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4550 del 20 febbraio 2024)

5Cass. civ. n. 3186/2024

L'accertamento degli elementi dell'animus e della causa novandi costituisce compito proprio del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3186 del 5 febbraio 2024)

6Cass. civ. n. 34071/2023

In tema di locazione, il mutamento del termine di scadenza o dell'ammontare del canone, pur non essendo di per sé sufficiente ad integrare la novazione del rapporto, trattandosi di modificazione accessoria, non esclude che, ove il nuovo contratto si caratterizzi per tali modifiche, l'animus e la causa novandi possano essere desunti aliunde, sulla base di altri elementi che evidenzino la comune intenzione delle parti di dare al rapporto un assetto totalmente nuovo, in funzione di interessi che altrimenti non avrebbero potuto trovare uguale soddisfazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato l'animus novandi, rispondendo la nuova conformazione temporale del rapporto anche all'interesse della conduttrice di beneficiare di una durata doppia, rispetto a quella su cui avrebbe potuto contare in assenza di modifica).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 34071 del 5 dicembre 2023)

7Cass. civ. n. 13542/2023

Ai fini della configurabilità della novazione del contratto di locazione, la modifica della destinazione d'uso dell'immobile locato rispetto all'originaria destinazione, dalla quale non derivi innovazione della disciplina giuridica del rapporto, integra il necessario presupposto dell'"aliquid novi", trattandosi non già di una semplice modificazione delle modalità esecutive dell'originaria obbligazione, ma al contrario di un rilevante mutamento della stessa, atteso che, in assenza della modifica pattizia, lo svolgimento di attività diversa da quella indicata in contratto costituirebbe inadempimento contrattuale legittimante il ricorso all'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c..(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13542 del 17 maggio 2023)

8Cass. civ. n. 9347/2023

Affinché si abbia novazione oggettiva dell'obbligazione è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con un'obbligazione nuova ed incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sussistere la comune intenzione delle parti di estinguere l'obbligazione di garanzia contenuta nell'originario atto di cessione per effetto di un successivo contratto integrativo che si era, tuttavia, limitato a disporre la sola riduzione del prezzo complessivo).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9347 del 5 aprile 2023)

9Cass. civ. n. 27028/2022

La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, senza accertare l'effettiva presenza di un "animus novandi", aveva ritenuto estinta un'obbligazione del soggetto preponente verso uno dei suoi coagenti solo perché il rapporto di agenzia, già facente capo a questi, era continuato con un soggetto costituito in forma societaria).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27028 del 14 settembre 2022)

10Cass. civ. n. 22126/2020

In tema di locazione, non è sufficiente ad integrare novazione del contratto la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, che ricorrano gli elementi dell'"animus" e della "causa novandi". (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto novato il rapporto locativo sebbene le parti avessero pattuito modifiche soltanto accessorie, come la previsione della risoluzione in caso di ritardato pagamento, il prolungamento della durata del rapporto e la misura dell'aggiornamento del canone).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22126 del 13 ottobre 2020)

11Cass. civ. n. 21371/2020

L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 21371 del 6 ottobre 2020)

12Cass. civ. n. 27390/2018

La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230 c.c., non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 c.c. e deve essere connotata non solo dall'"aliquid novi", ma anche dall"animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e dalla "causa novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo); l'accertamento di tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compiuto dal giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 27390 del 29 ottobre 2018)

13Cass. civ. n. 17328/2012

Poiché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'"animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. L'esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità solamente se è conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1230, commi primo e secondo, e 1231 c.c., e se risulta congruamente motivato. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha escluso che, in presenza di contratti di lavoro a termine illegittimi, la successiva stipulazione di un contratto legittimo estingua il rapporto di lavoro venutosi a creare a seguito dell'illegittimità dei precedenti contratti a termine, in assenza di elementi che permettano di ritenere che le parti, con consapevolezza della conversione del precedente rapporto, abbiano inteso costituire un nuovo rapporto di lavoro).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 17328 del 11 ottobre 2012)

14Cass. civ. n. 15980/2010

L'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l"'animus novandi", cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l"'aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva escluso la natura novativa di una convenzione intercorsa fra due società, in forza della quale una di esse rinunciava al suo credito fondato su mutuo pluriennale per oltre 65 mld. di lire, a fronte dell'immediato pagamento in suo favore della somma di circa16,7 mld. di lire).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15980 del 6 luglio 2010)

15Cass. civ. n. 8527/2009

La novazione non forma oggetto di un'eccezione in senso proprio, come si deduce dalla nozione e dalla disciplina quali delineate negli artt. 1230 - 1235 c.c., poste a raffronto con l'espressa previsione della non rilevabilità d'ufficio della compensazione (art. 1242 c.c.), e quindi il giudice può rilevare d'ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto nel processo. (Nella specie, la S.C., verificato, dalla sentenza impugnata e dai contenuti del motivo di ricorso, che gli elementi costitutivi della fattispecie novativa non erano stati ritualmente allegati e sottoposti all'accertamento del giudice, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il socio di una cooperativa, pacificamente non impedito dallo statuto della società, aveva escluso che detto rapporto dovesse ritenersi estinto per effetto della costituzione del rapporto sociale, stante l'ammissibile coesistenza dei due rapporti).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8527 del 8 aprile 2009)

16Cass. civ. n. 1218/2008

L'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'animus novandicioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l'aliquid noviinteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha affermato il predetto principio, confermando la sentenza impugnata, con riguardo alla domanda proposta dal fideiussore per la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al limite originario dell'ammontare della garanzia, essendo risultato che la banca garantita aveva convenuto con il ricorrente il riscadenziamento dei pagamenti e l'assunzione di debito cambiario per maggiore importo, circostanze modificative del rapporto originario sufficienti a negare che il dedotto pagamento in eccesso fosse senza titolo).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1218 del 21 gennaio 2008)

17Cass. civ. n. 22339/2007

L'atto con il quale le parti convengono una modificazione accessoria di una precedente obbligazione, pur non costituendo una novazione e non comportando, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, ha, in ogni caso, natura contrattuale ed è soggetto, quindi, alle regole che ne prevedono l'annullabilità, con la conseguenza che, ove tale annullabilità sia stata eccepita soltanto riguardo all'atto negoziale modificativo e siffatta eccezione sia fondata, le obbligazioni nascenti dal contratto restano quelle antecenti alla modificazione. (Nella specie la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito la quale, reputando irrilevante la natura novativa o meno dell'accordo di modificazione della durata dell'originario contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo stipulato tra due società, aveva, comunque, accolto l'eccezione di annullabilità del negozio modificativo — in quanto concluso in situazione di conflitto di interessi, giacché sottoscritto dalla persona fisica che, in quel momento, rivestiva la carica di amministratore di entrambe le società — e statuito sulla risoluzione della locazione come convenuta in base all'originario contratto).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22339 del 24 ottobre 2007)

18Cass. civ. n. 16038/2004

Poiché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione. L'esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità solamente se è conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1230, commi primo e secondo, e 1231 c.c., e se risulta congruamente motivato.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 16038 del 17 agosto 2004)

19Cass. civ. n. 12039/2000

L'animus novandi, che dev'essere comune ad entrambe le parti e rappresenta la volontà di estinguere l'obbligazione precedente, costituisce elemento essenziale della novazione, che rispecchia lo specifico intento negoziale dei contraenti e dev'essere in concreto provato.–Perché possa verificarsi novazione oggettiva di una precedente obbligazione occorre che vi sia un mutamento sostanziale dell'obbligazione e, cioè, che con la seconda obbligazione siano apportati alla prima cambiamenti riguardanti l'oggetto della prestazione o la natura giuridica dell'obbligazione che trasformino questa in una nuova obbligazione incompatibile con la prima. Consegue che non sussiste novazione nel caso in cui in un contratto di vendita vi sia la semplice modificazione del prezzo, fermi restando gli altri elementi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12039 del 12 settembre 2000)

20Cass. civ. n. 5117/1998

La modifica dell'oggetto del contratto integra una novazione quando dà luogo ad una nuova obbligazione incompatibile con il persistere della obbligazione originaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5117 del 22 maggio 1998)

21Cass. civ. n. 4363/1995

La novazione quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento implica la imprescindibile necessità che all'accordo novativo intervengano tutti i soggetti del rapporto che si intende modificare, non potendo alcuna modificazione verificarsi senza il concorso dell'animus novandidegli autori del negozio originario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4363 del 19 aprile 1995)

22Cass. civ. n. 9620/1987

L'art. 1230, secondo comma, c.c., esigendo che l'animus novandirisulti in modo non equivoco, non esclude che esso possa desumersi, per implicito, da fatti concludenti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9620 del 23 dicembre 1987)

23Cass. civ. n. 5279/1983

Non integra novazione l'accordo con cui le parti regolano puramente e semplicemente le modalità relative all'esecuzione dell'obbligazione preesistente, senza alterarne l'oggetto o il titolo, avendo il nuovo negozio per oggetto soltanto modificazioni accessorie, a norma dell'art. 1231 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5279 del 6 agosto 1983)

24Cass. civ. n. 5274/1983

La novazione oggettiva, quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, oltre a presupporre l'esistenza di un'obbligazione inadempiuta o adempiuta solo in parte, è caratterizzata dalla stretta connessione tra l'elemento oggettivo (diversità dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione) e quello subiettivo oanimus novandi(volontà risultante in modo non equivoco di estinguere la precedente obbligazione). Pertanto, per stabilire l'esistenza della novazione, l'animus novandinon può desumersi puramente e semplicemente da un comportamento negativo (mancata protesta) od anche dall'adesione ad una diversa proposta contrattuale (nella specie: per fornitura di merce a prezzo diverso e maggiore rispetto a quello fissato in un precedente contratto parzialmente inadempiuto), ma dall'inequivoca manifestazione della comune intenzione di estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con una nuova.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5274 del 6 agosto 1983)

25Cass. civ. n. 2529/1983

Può aversi novazione oggettiva, ai sensi dell'art. 1230 c.c., anche quando le parti sostituiscano all'obbligazione originaria una nuova obbligazione, avente oggetto e titolo diverso, con l'intento inequivoco di estinguere la prima ancorché condizionatamente al puntuale adempimento dell'obbligazione nuova, non essendovi contrasto tra la natura ed i connotati della novazione oggettiva e la suddetta condizione posta dalle parti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2529 del 9 aprile 1983)

26Cass. civ. n. 3754/1978

In materia di novazione l'intento di estinguere l'obbligazione precedente con la creazione di una nuova deve risultare in maniera non equivoca da fatti incompatibili con la volontà di mantenere in vita l'obbligazione originaria.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3754 del 26 luglio 1978)

27Cass. civ. n. 105/1973

La cessione di contratto, costituendo un negozio trilatero, può realizzare il mezzo tecnico per attuare la novazione soggettiva del rapporto originariamente posto in essere, ma solo con l'intervento di tutti i soggetti interessati e cioè del contraente cedente, del ceduto e del cessionario.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 105 del 12 gennaio 1973)