Articolo 1229 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Clausole di esonero da responsabilità

Dispositivo

Note

(1) Non costituisce clausola di esonero da responsabilità quella che delimita l'oggetto del contratto. È valida, inoltre, la clausola con cui la responsabilità è trasferita da un soggetto ad un altro, cd. "clausola di manleva", atteso che la garanzia è naturalmente onerosa e, quindi, il debitore non è comunque indotto a non adempiere.

(2) In questo comma il legislatore non limita la nullità a dolo e colpa grave per cui essa opera anche in caso di colpa lieve, atteso che l'ordine pubblico coinvolge interessi anche di soggetti ulteriori oltre a debitore e creditore.

(3) La disposizione va coordinata con l'istituto dellaclausola penale, con la quale, a prescindere dall'effettivo pregiudizio, si fissa il risarcimento del danno in una determinata prestazione (1382 c.c.): si ritiene, generalmente, che, in caso di dolo o colpa grave del debitore, la clausola penale non operi e il debitore sia integralmente responsabile.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 8070/2024

2Cass. civ. n. 13037/2023

3Cass. civ. n. 17985/2022

4Cass. civ. n. 5968/2020

5Cass. civ. n. 18338/2018

6Cass. civ. n. 20808/2010

7Cass. civ. n. 7061/1997

8Cass. civ. n. 280/1971