Articolo 1233 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

Dispositivo

Note

(1) Nelle obbligazioni solidali passive la liberazione dei condebitori a causa dell'adempimento di uno di essi è la regola (1292 c.c.) che può essere derogata con specifico accordo.

(2) Se gli altri condebitori intendono mantenere anche le proprie garanzie a favore dell'obbligazione novata, deve esservi il consenso dei terzi che le hanno prestate.

(3) La norma disciplina solo l'ipotesi di novazione di una obbligazione solidale passiva, non quella di novazione di un'obbligazione solidale attiva (art. 1300, comma 2, c.c.).