Articolo 1234 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inefficacia della novazione

Dispositivo

Note

(1) La sanzione è quella della nullità per mancanza di causa.

(2) Il concetto di inesistenza è impreciso, e quindi ne è difficile la definizione. Esso comprende certamente la nullità (1218 ss. c.c.) e l'annullabilità (1425 ss. c.c.) ma, in ordine a quest'ultima, è necessario che essa venga costituita con sentenza.

(3) In tal caso si configura una convalida tacita (art. 1444, comma 2, c.c.). Così come previsto in materia contrattuale (1444 c.c.), la convalida presuppone la consapevolezza dell'esistenza della causa di annullabilità.