Articolo 1235 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Novazione soggettiva
Dispositivo
Quando un nuovo debitore (1) è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo [1268] ss.] (2).
Note
(1) La norma disciplina la novazione soggettiva dal lato passivo.
(2) Se il rapporto novato rimane in vita esso non registra una vera novazione soggettiva ma un rapporto successorio.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 337/1978
A norma dell'art. 1235 c.c., per la novazione soggettiva si osservano le disposizioni disciplinanti i tre istituti della delegazione, dell'estromissione e dell'accollo, istituti che, contemplando le varie ipotesi di sostituzione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio o di aggiunta ad esso di un nuovo debitore, prevedono la liberazione del debitore originario solo in caso di dichiarazione espressa del creditore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 337 del 25 gennaio 1978)
2Cass. civ. n. 4277/1974
Il vigente codice civile non prevede, come figura autonoma, la novazione soggettiva, la quale (art. 1235 c.c.), dal lato passivo, si può verificare o meno a seconda delle modalità e delle pattuizioni con cui avviene un mutamento soggettivo nel rapporto obbligatorio, giusta gli artt. 1268 e seguenti c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4277 del 14 dicembre 1974)