Articolo 1237 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Restituzione volontaria del titolo

Dispositivo

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione (1) anche rispetto ai condebitori in solido.

Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria (2).

Note

(1) La presunzione assoluta opera solo sul piano probatorio, e non su quello sostanziale. La scissione è possibile per il fatto che il titolo ha, esso stesso, funzione probatoria. Pertanto, il creditore è ammesso a dimostrare, ad esempio, di averlo consegnato solo perchè il debitore lo custodisse o per errore.

(2) Il secondo comma disciplina una presunzione relativa, che ammette prova contraria. Ciò si spiega considerando che il creditore si disfa solo di uno degli (almeno) due titoli esecutivi di cui è in possesso che sono quello in forma esecutiva e l'originale.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 3130/2018

Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale "juris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall'art. 45, comma 1, del r.d. n. 1669 del 1933, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto che il possesso dei titoli da parte del debitore non esprimesse la volontà di riconoscere il pagamento, in quanto i titoli risultavano troncati nella parte corrispondente alla sottoscrizione dell'emittente, avendo omesso di verificare se, in concreto, la restituzione degli stessi fosse stata operata per ragioni diverse dal pagamento e se la troncatura fosse stata operata dal creditore o da terzi, prima della restituzione, ovvero dalla debitrice, dopo la restituzione, accertandone, ove rilevanti, le ragioni). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 01/07/2014).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 3130 del 8 febbraio 2018)

2Cass. civ. n. 1455/2015

Nelle controversie aventi ad oggetto l'estinzione dell'obbligazione per modi diversi dall'adempimento, la restituzione volontaria al debitore del titolo originale del credito, da parte del creditore, vale come liberazione dalla obbligazione, in conformità alla valutazione legale tipica del suddetto comportamento prevista dall'art. 1237, primo comma, cod. civ., a condizione che il debitore, secondo il principio generale posto dal'art. 2697 cod. civ., provi la volontarietà della restituzione da parte del creditore o da persona ad esso riferibile.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1455 del 27 gennaio 2015)

3Cass. civ. n. 4729/1997

L'avvenuta volontaria restituzione del titolo di credito da parte del creditore al debitore, al di là della specifica rilevanza che essa assume a norma dell'art. 1237 c.c. nell'ambito della disciplina dell'istituto della remissione quale modo di estinzione dell'obbligazione, costituisce fonte di una presunzioneiuris tantumdi pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto (e che il possesso dei titolo da parte del debitore è spiegabile altrimenti).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4729 del 28 maggio 1997)

4Cass. civ. n. 4014/1995

Le ricevute bancarie costituiscono non il titolo originario del credito, ma solo una modalità del rapporto tra la banca ed il creditore per la riscossione del credito verso terzi ed assumono la natura di quietanza solo dopo che la banca abbia in esse attestato l'avvenuto pagamento del debito. Ne consegue che la consegna di ricevute insoluteda parte del creditore al debitore non può essere apprezzataexart. 1237, comma l, c.c. come prova della liberazione del debitore stesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4014 del 6 aprile 1995)

5Cass. civ. n. 7503/1986

Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito implica presunzione dell'avvenuto pagamento, a norma dell'art. 1237 cod. civ., ove il creditore non deduca e dimostri il ricollegarsi di detto possesso a diversa causale.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 7503 del 15 dicembre 1986)

6Cass. civ. n. 3633/1969

L'art. 1237 c.c., secondo il quale, alla restituzione volontaria del titolo originale del credito fatta dal creditore al debitore, deve essere attribuito valore liberatorio a favore di quest'ultimo, sebbene collocato fra le norme che trattano della remissione, stabilisce altresì una presunzione assoluta di pagamento, in quanto, nella pratica comune, al pagamento, che è il mezzo ordinario di estinzione del debito, si accompagna, normalmente, la restituzione dell'originale titolo del credito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3633 del 7 novembre 1969)