Articolo 1238 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Rinunzia alle garanzie
Dispositivo
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito [1240] (1).
Note
(1) La non-presunzione è relativa, cioè ammette la prova contraria.