Articolo 1238 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rinunzia alle garanzie

Dispositivo

La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito [1240] (1).

Note

(1) La non-presunzione è relativa, cioè ammette la prova contraria.