Articolo 1257 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Smarrimento di cosa determinata

Dispositivo

Note

(1) Cioè considerata nella sua individualità: ad esempio, una pittura del Canova.

(2) L'equiparazione all'art. 1256 del c.c., esige, anche in questo caso, che lo smarrimento non sia imputabile al debitore.

(3) Il ritrovamento libera il debitore solo se la prestazione non possa più essere pretesa o il creditore ne abbia perso interesse (art. 1256, comma 2, c.c.).