Articolo 1258 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impossibilità parziale

Dispositivo

Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile [1181], [1464], [1672], [2175] (1).

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento (2), o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.

Note

(1) Ad esempio, in luogo della facoltà di edificare su tre piani il richiedente ottiene quella di edificare su due: l'appaltatore è obbligato per tale parte.

(2) Ad esempio, il quadro di Mantegna si rovina e perde parte del suo valore, ma può comunque essere esposto alla mostra.