Articolo 1259 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Dispositivo
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata (1) è divenuta impossibile [1256], in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità (2), e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento (3).
Note
(1) Se la prestazione ha ad oggetto una cosa generica, non è esatto parlare di impossibilità: in tal caso il debitore potrà procurarsi altrove il bene e rivalersi, esso stesso, sul terzo.
(2) Può trattarsi di un fatto illecito, ad esempio un furto, ma anche di un fatto lecito, ad esempio un provvedimento amministrativo.
(3) In questo caso si ha surrogazione legale del rapporto precedente con un altro rapporto avente diverso oggetto.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 4993/2019
Qualora un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzi o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell'art. 1259 c.c., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore o i detti diritti, convenendo in giudizio, anziché soltanto il debitore ceduto, il promittente e il terzo responsabile verso il suo debitore, anche il creditore cedente, lo stipulante o il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina è di carattere unitario, poiché, di sua iniziativa, l'attore ha esteso la lite, anche solo in forma di "denuntiatio", ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all'art. 102 c.p.c., al fine di rendergli opponibile l'accertamento scaturente da essa. Ne consegue che il giudizio di impugnazione, stante il carattere unitario del litisconsorzio così determinato dall'attore, si connota, quale che sia stato l'esito del grado precedente, come inscindibile e, pertanto, riconducibile all'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che ad esso non possono, pertanto, rimanere estranei il creditore cedente, lo stipulante a favore del terzo e il debitore nei cui riguardi sia avvenuto il subingresso.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4993 del 21 febbraio 2019)
2Cass. civ. n. 2135/1972
La disciplina dettata dall'art. 1259 c.c., a proposito del subingresso del creditore nei diritti del debitore nei confronti del terzo che abbia reso impossibile la prestazione avente ad oggetto una cosa determinata, non vale a dimostrare che l'ordinamento positivo neghi la tutela aquiliana al creditore pregiudicato dal fatto illecito del terzo.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 2135 del 24 giugno 1972)