Articolo 1259 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Subingresso del creditore nei diritti del debitore

Dispositivo

Note

(1) Se la prestazione ha ad oggetto una cosa generica, non è esatto parlare di impossibilità: in tal caso il debitore potrà procurarsi altrove il bene e rivalersi, esso stesso, sul terzo.

(2) Può trattarsi di un fatto illecito, ad esempio un furto, ma anche di un fatto lecito, ad esempio un provvedimento amministrativo.

(3) In questo caso si ha surrogazione legale del rapporto precedente con un altro rapporto avente diverso oggetto.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 4993/2019

2Cass. civ. n. 2135/1972