Articolo 1261 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieti di cessione

Dispositivo

Note

(1) Laratiosottesa alla norma ne giustifica un'applicazione estesa ai magistrati di ogni giurisdizione.

(2) La legge 24 febbraio 1997, n. 27 ha soppresso la figura del procuratore legale e, pertanto, il riferimento non ha più rilevanza.

(3) La norma sanziona anche le violazioni indirette del divieto (v.1344 c.c.).

(4) La norma non specifica se la lite, oltre che già sorta, deve anche essere ancora pendente o meno.

(5) Purché la lite sia tra i coeredi.

(6) Ad esempio Tizio concede a Caio un mutuo (v.1813 c.c.), che Sempronio, amico di Caio, garantisce con un'ipoteca sulla propria casa (v.2808 c.c.). Sempronio potrà ricevere il credito cedutogli da Tizio, anche in deroga ai divieti dell'art. 1261 del c.c., perché così difenderà la propria casa dall'espropriazione che potrebbe farne Tizio.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 4225/2025

2Cass. civ. n. 2135/2025

3Cass. civ. n. 28914/2022

4Cass. civ. n. 14705/2022

5Cass. civ. n. 29834/2018

6Cass. civ. n. 11144/2003