Articolo 1262 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Documenti probatori del credito

Dispositivo

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 17262/2024

La prova dell'esistenza della cessione e del suo contenuto è distinta dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale; pertanto, in caso di contestazione, spetta al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito oggetto della controversia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17262 del 24 giugno 2024)

2Cass. civ. n. 26334/2016

La ricognizione del debito, prevista dall’art. 1988 c.c., costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall’onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga l’indicazione della “causa debendi”: in tal caso, anche il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura ricognitiva, può avvalersi della presunzione correlata alla sua sottoscrizione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26334 del 20 dicembre 2016)

3Cass. civ. n. 3184/2016

L'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, sicché, il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3184 del 18 febbraio 2016)