Articolo 1264 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

Dispositivo

La cessione ha effetto (1) nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata (2).

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione (3).

Note

(1) Prima che si verifichi una di queste condizioni il debitore è liberato anche se paga al creditore cedente. Non è un suo onere verificare, quando intende adempiere, se il creditore sia realmente tale.

(2) Il riferimento alla notificazione non va inteso in modo rigido: non è necessario eseguirla con le formalità proprie degli atti giudiziari.

(3) Pertanto, se il debitore, prima di ricevere la notifica, paga al cessionario perché viene a conoscenza in altro modo della cessione, è liberato.

Massime giurisprudenziali (50)

1Cass. civ. n. 25317/2025

Ai sensi dell'art. 1264, comma 2, c.c., il debitore ceduto che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore era a conoscenza dell'avvenuta cessione prima del pagamento. Tale conoscenza può derivare da una semplice comunicazione verbale o da azioni che rendano evidente l'avvenuta cessione del credito. Nel caso di specie, la conoscenza da parte dell'UCI dell'avvenuta cessione del credito da A.A. a A.C. Soluzioni Srl era documentalmente comprovata dalla notifica della cessione, dalla diffida e dalla proposizione del giudizio di primo grado, con conseguente obbligo del debitore di pagare il cessionario.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 25317 del 16 settembre 2025)

2Cass. civ. n. 15589/2025

l cessionario di un credito - a fronte dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dal debitore ceduto in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e portante una data anteriore al momento in cui ha avuto conoscenza della cessione - assume la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e, pertanto, può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e ss. c.p.c., invocando il disposto dell'art. 2704 c.c. per l'inopponibilità di quella data e, quindi, della anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima, nei limiti consentiti da tale norma.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 15589 del 11 giugno 2025)

3Cass. civ. n. 10181/2025

In caso di cessione del credito, la prova dell'avvenuto trasferimento è offerta mediante documentazione che attesti la cessione e la comunicazione al debitore ceduto. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale può essere validamente surrogata dalla notifica diretta al debitore, come stabilito dall'art. 1264 cod. civ.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 10181 del 17 aprile 2025)

4Cass. civ. n. 654/2025

La notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..–La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce un atto a forma libera che deve essere idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Tale notificazione non si identifica necessariamente con quella prevista dall'ordinamento processuale e può avvenire in modi diversi, compresi il ricorso per decreto ingiuntivo e le comunicazioni nel corso del giudizio di opposizione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 654 del 10 gennaio 2025)

5Cass. civ. n. 18278/2024

Il debitore ceduto, dato il carattere astratto del negozio di cessione, è indifferente ai vizi del rapporto causale sottostante e il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio. Pertanto, il debitore può solo indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie se la notifica della cessione gli sia pervenuta dal solo cessionario.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 18278 del 3 luglio 2024)

6Cass. civ. n. 18144/2024

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la legittimazione del cessionario del credito deve essere provata con sufficiente dettaglio, non essendo sufficiente la mera allegazione della cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma è necessario dimostrare che il credito oggetto della specifica lite sia effettivamente compreso tra quelli ceduti. In mancanza di tale prova, la costituzione del cessionario è inammissibile per difetto di legittimazione.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 18144 del 2 luglio 2024)

7Cass. civ. n. 17262/2024

La prova dell'esistenza della cessione e del suo contenuto è distinta dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale; pertanto, in caso di contestazione, spetta al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito oggetto della controversia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17262 del 24 giugno 2024)

8Cass. civ. n. 9810/2024

Se, per un verso, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ., per altro verso la notificazione è necessaria al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9810 del 11 aprile 2024)

9Cass. civ. n. 8829/2024

In caso di successive cessioni di crediti periodici nei confronti del medesimo debitore, incombe a quest'ultimo l'onere della prova della persistente efficacia della cessione precedente, poiché questa costituisce fatto impeditivo della pretesa del cessionario che agisca in forza di una cessione successiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva posto a carico del cessionario l'onere della prova in un caso in cui i crediti periodici rinvenienti dalle prestazioni sanitarie svolte nell'interesse di una Azienda sanitaria locale erano stati oggetto di due diverse cessioni, la seconda delle quali - azionata in giudizio - aveva avuto un principio di esecuzione mediante pagamenti corrisposti dal debitore ceduto).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 8829 del 3 aprile 2024)

10Cass. civ. n. 5728/2024

In tema di cessione dei crediti, l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5728 del 4 marzo 2024)

11Cass. civ. n. 5478/2024

Ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. E ciò anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco da parte di istituti bancari a ciò autorizzati e la notizia della cessione dei crediti in blocco sia stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. La banca che si pretenda creditrice di un soggetto deve fornire la prova del proprio assunto e, in presenza di un rapporto regolato in conto corrente (come quello di apertura di credito), produrre gli estratti a partire dall'inizio del rapporto medesimo, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti invertite per il correntista, ove si tratti di azione di ripetizione da questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5478 del 29 febbraio 2024)

12Cass. civ. n. 4260/2024

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, la prova della notificazione della detta cessione non è sufficiente per dimostrare l'esistenza dei contratti; il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, tenendo conto anche della citata notificazione come valore indiziario.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4260 del 16 febbraio 2024)

13Cass. civ. n. 30536/2023

La nullità (o l'inesistenza) del contratto di cessione di crediti può essere eccepita anche dal debitore ceduto, in relazione all'interesse che egli ha a non "pagar male", e quindi ad effettuare il pagamento in favore di chi è effettivamente legittimato a riceverlo, e ciò in relazione all'interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento, potendo quello già eseguito, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, non essere riconosciuto come liberatorio.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 30536 del 3 novembre 2023)

14Cass. civ. n. 17944/2023

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.–In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023)

15Cass. civ. n. 5736/2023

L'azione prevista dall'art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi, non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenuta cessione da parte del convenuto nel giudizio revocatorio, atteso che la cessione, pur essendo un "atto negoziale", in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. proposta per la sua declaratoria d'inefficacia, rileva anche come "fatto" costitutivo del diritto azionato in giudizio, rispetto al quale opera il principio di non contestazione.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 5736 del 24 febbraio 2023)

16Cass. civ. n. 4927/2023

Ai fini dell'opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione è previsto in alternativa agli ordinari criteri della notifica del trasferimento al debitore o della sua accettazione aventi data certa, espressamente fatti salvi dall'art. 5 della legge n. 52 del 1991. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso in cui si sosteneva che il pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione in massa dei crediti fosse l'unica modalità per l'opponibilità ai terzi della cessione).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4927 del 16 febbraio 2023)

17Cass. civ. n. 108/2023

In caso di cessione del credito effettuata per contratto, la notificazione al debitore ceduto, da parte del cessionario, dell'atto di cessione che sia privo della sottoscrizione anche del cedente è inidonea a dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto stesso.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 108 del 4 gennaio 2023)

18Cass. civ. n. 28093/2021

Nella disciplina della cessione del credito, che ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, il debitore ceduto è bensì legittimato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma non può interferire nei rapporti tra quest'ultimo e il cedente, atteso che il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/02/2019).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 28093 del 14 ottobre 2021)

19Cass. civ. n. 12734/2021

La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 02/04/2019).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021)

20Cass. civ. n. 12611/2021

Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della nullità dell'atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12611 del 12 maggio 2021)

21Cass. civ. n. 16566/2018

Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state da lui accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. La certezza della data può desumersi anche dall'avvenuto pagamento spontaneo, da parte del medesimo debitore, nelle mani del cessionario. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/06/2012).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16566 del 22 giugno 2018)

22Cass. civ. n. 9842/2018

La cessione dei crediti ha efficacia derivativa anche ove il debitore ceduto sia il Fisco, il quale, in detta qualità, può pertanto far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 9842 del 20 aprile 2018)

23Cass. civ. n. 5869/2014

L'art. 1264 cod. civ. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l'effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 5869 del 13 marzo 2014)

24Cass. civ. n. 1684/2012

La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1684 del 7 febbraio 2012)

25Cass. civ. n. 15364/2011

Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che fosse opponibile al cessionario del credito la transazione sui rapporti pendenti tra cedente e ceduto intervenuta successivamente all'accordo di cessione, reputando che detta transazione si configurasse come atto dispositivo del proprio credito da parte del cedente e che fosse irrilevante la circostanza della mancata conoscenza della cessione da parte del debitore ceduto).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15364 del 13 luglio 2011)

26Cass. civ. n. 8145/2009

La cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta "presunzione di causa", che può anche non essere indicata nello stesso negozio. Pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa; né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8145 del 3 aprile 2009)

27Cass. civ. n. 26664/2007

In tema di cessione di credito futuro derivante da contratto di appalto non ancora eseguito, perfezionata prima della data della dichiarazione di fallimento, il debitore ceduto non è legittimato a far valere le ragioni del fallimento, mentre compete esclusivamente agli organi di quella procedura l'esperimento dell'eventuale revocatoria della cessione di credito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26664 del 18 dicembre 2007)

28Cass. civ. n. 13954/2006

Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sullaGazzetta Ufficialesostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sullaGazzetta Ufficiale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13954 del 16 giugno 2006)

29Cass. civ. n. 10885/2006

Il subappaltatore di opera pubblica, nonché cessionario del credito del corrispettivo maturato dall'appaltatore nei confronti della P.A. appaltante, non può esercitare nei confronti di quest'ultima la pretesa a conseguire importi a titolo di revisione prezzi, perché questa trova il proprio fondamento nel rapporto di appalto pubblico e nella relativa normativa, alla quale è estraneo il cessionario dei credito, che non può vantare, nei confronti del debitore ceduto, ragioni di credito diverse da quelle trasferitegli (nella specie, la S.C. ha escluso che risultasse pattuita anche la cessione delle aspettative di credito revisionale), né l'eventuale importo revisionale costituisce accessorio del credito al corrispettivo ceduto, né, infine, la cessione del credito o il subappalto determinano una cessione, sia pure parziale, del contratto di appalto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10885 del 11 maggio 2006)

30Cass. civ. n. 9761/2005

La notifica dell'avvenuta cessione di credito può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché egli possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi, restando pertanto possibile che essa provenga dalla cessionaria e non dal creditore cedente. (Nella specie, in applicazione del principio di cui sopra, la Corte Suprema ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al pagamento in favore della cessionaria la debitrice, la quale aveva ricevuto dalla cessionaria stessa idonea comunicazione della cessione del proprio debito e nonostante ciò aveva pagato il prezzo della fornitura alla cedente, senza informare di ciò la cessionaria).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9761 del 10 maggio 2005)

31Cass. civ. n. 1312/2005

La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che il relativo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., (essendo questa necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1312 del 21 gennaio 2005)

32Cass. civ. n. 23435/2004

In ipotesi di cessione del credito inefficace nei confronti del debitore ceduto, quest'ultimo, qualora sia convenuto in giudizio dal creditore cedente, non può eccepire l'efficacia della cessione tra cedente e cessionario per contestare la carenza di legittimazione sostanziale del cedente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23435 del 16 dicembre 2004)

33Cass. civ. n. 17531/2004

Al cessionario di un credito nascente da contratto nel quale sia stata inserita una clausola compromissoria possono opporsi tutte le eccezioni concernenti l'esistenza, la validità e l'efficacia dell'obbligazione dedotta in causa per l'adempimento, ma, tra tali eccezioni, non è evidentemente compresa quella, fondata sul contratto, concernente il modo stabilito in via convenzionale per la soluzione delle controversie.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17531 del 1 settembre 2004)

34Cass. civ. n. 11073/2002

In tema di cessione dei crediti, la responsabilità del debitore ceduto è configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, mentre, ove egli dimostri la inesistenza del credito che ha formato oggetto della cessione, tale fatto è impeditivo della nascita della pretesa creditoria, ancorché la cessione sia stata notificata al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11073 del 26 luglio 2002)

35Cass. civ. n. 7083/2001

La sussistenza dei requisiti di efficacia della cessione del credito nei riguardi del debitore ceduto rientra tra i fatti costituitivi della domanda proposta dal cessionario contro lo stesso debitore, onde deve essere accertata dal giudice indipendentemente dall'eccezione del convenuto, che può limitarsi a contestare genericamente la sussistenza di tale efficacia. (Nella specie la Corte ha affermato che è irrilevante che la ragione specifica d'inefficacia della cessione ravvisata dal giudice di merito non sia stata eccepita dal debitore convenuto il quale si sia limitato ad insistere su altra diversa ragione).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7083 del 24 maggio 2001)

36Cass. civ. n. 1510/2001

Dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente (fornitore) al cessionario(factor), questi può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che però può liberarsi pagando al creditore originario, se non ha comunque conoscenza della cessione. Invece dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi l'adempimento al cedente non ha più efficacia liberatoria.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1510 del 2 febbraio 2001)

37Cass. civ. n. 8485/1999

A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8485 del 6 agosto 1999)

38Cass. civ. n. 3797/1999

Nella cessione di credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore. Tuttavia, se, dopo la cessione, intervengono fatti incidenti sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto, con la conseguenza che, perfezionatasi la cessione col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito ceduto, convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3797 del 16 aprile 1999)

39Cass. civ. n. 12616/1998

Il cessionario di credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può pertanto invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, tuttavia quest'ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, atteso che il debitore ceduto si vedrebbe altrimenti privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 12616 del 17 dicembre 1998)

40Cass. civ. n. 8387/1997

La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. come condizione per il perfezionamento della cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi anche nell'atto di citazione o in qualsivoglia altra manifestazione di volontà compiuta nel corso del giudizio, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Tale principio si applica (eccetto i casi espressamente previsti) anche nei confronti della pubblica amministrazione debitrice (nella specie, dell'indennità di espropriazione parziale di un fondo agricolo venduto successivamente all'espropriazione), senza necessità che essa aderisca alla cessione con adempimenti formali prestabiliti, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8387 del 2 settembre 1997)

41Cass. civ. n. 6969/1997

La dichiarazione di fallimento del debitore ceduto, al quale sia stata anteriormente notificata l'intervenuta cessione di credito di data certa, non incide sulla suddetta cessione, essendosi questa già perfezionata per effetto del consenso legittimamente espresso fra cedente e cessionario. La cessione, infatti, produce l'immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio al cessionario, che diviene l'unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto. Sicché egli diviene titolare del diritto di credito ceduto, già all'atto dell'incontro del consenso delle parti, salvo che, essendo oggetto del contratto un credito futuro, il trasferimento sia differito al momento in cui il credito viene ad esistenza.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6969 del 25 luglio 1997)

42Cass. civ. n. 9195/1995

Il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intenda agire in executivis utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l'onere di far precedere l'esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario, che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione, salva la possibilità, per l'esecutato, di contestarne in giudizio la validità e l'efficacia mediante opposizione. Ne consegue che l'esecuzione forzata promossa dal cessionario di un credito non deve essere preceduta dalla notifica, al debitore, del negozio di cessione che si perfeziona, nei rapporti tra il cedente e il cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso ed attribuisce senz'altro al cessionario la veste di creditore esclusivo e, quindi, di esclusivo legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., questa essendo necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato al cedente anziché al cessionario del debitore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9195 del 30 agosto 1995)

43Cass. civ. n. 1499/1995

In tema di cessione dei crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuito tra le parti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1499 del 10 febbraio 1995)

44Cass. civ. n. 8168/1991

Qualora, nel corso del giudizio promosso dal danneggiato in incidente stradale contro il danneggiato ed il suo assicuratore, si verifichi, per l'intero credito risarcitorio o per una parte di esso, surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., ovvero cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c., il surrogante o cessionario si pone nella qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, e, come tale, resta soggetto alle stesse eccezioni opponibili al surrogato o cedente, incluse le eccezioni processuali, come quella d'improponibilità della domanda per difetto della preventiva richiesta stragiudiziale contemplata dall'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8168 del 22 luglio 1991)

45Cass. civ. n. 1257/1988

Il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente. Tali eccezioni sono sia quelle dirette contro la validità dell'originario rapporto (nullità-annullabilità), sia quelle dirette a far valere l'estinzione del credito (pagamento-prescrizione). Al contrario, non può il debitore ceduto opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché il debitore è rimasto ad essa estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1257 del 5 febbraio 1988)

46Cass. civ. n. 5786/1984

Con riguardo alla cessione di credito, che si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario, ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (art. 1264 primo comma c.c.), rilevante al diverso fine dell'efficacia della cessione stessa nei suoi confronti, il debitore medesimo, che, notificata la cessione al suo condebitore, ne abbia avuto comunque conoscenza, ne è abilitato ad eccepire il difetto di legittimazione del cedente a richiedergli il pagamento, al fine di non sentirsi opporre dal cessionario il carattere non liberatorio del versamento fatto al cedente nonostante tale conoscenza (art. 1264 citato, secondo comma).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5786 del 15 novembre 1984)

47Cass. civ. n. 4432/1977

Il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4432 del 17 ottobre 1977)

48Cass. civ. n. 4372/1976

Per l'opponibilità della cessione di credito al debitore ceduto, secondo la previsione di cui all'art. 1264 primo comma c.c., non è necessaria la notificazione per mezzo di pubblico ufficiale all'uopo abilitato, né si richiede che sia portato a conoscenza l'intero atto di cessione essendo sufficiente che al debitore stesso giunga una notizia idonea a porlo in grado di apprendere la mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4372 del 20 novembre 1976)

49Cass. civ. n. 2691/1974

In tema di cessione di crediti relativi a contratti di appalto con la P.A., il riconoscimento della cessione, da parte dell'amministrazione, non è elemento costitutivo della cessione medesima, la quale si perfeziona con il semplice consenso tra appaltatore e cessionario, ma costituisce un requisito estrinseco del negozio, e più precisamente un'autorizzazione di efficacia del negozio rispetto all'amministrazione. Questa, infatti, può autorizzare la cessione quando, con potere discrezionale, riconosca che nessun nocumento stia per derivarne all'andamento dell'opera e che la cessione non pregiudichi la regolare esecuzione del contratto e non alteri le garanzie previste per l'amministrazione stessa nel caso di eventuale inadempimento da parte dell'appaltatore. Per le ragioni predette, in difetto di assenso dell'ente pubblico appaltante, la cessione — pur essendo valida ed operante tra le parti — non è opponibile all'amministrazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2691 del 8 ottobre 1974)

50Cass. civ. n. 1397/1974

La notificazione al debitore ceduto della cessione di credito operata con girata della cambiale posteriore al protesto per mancato pagamento, può essere validamente sostituita dalla presentazione del titolo o dalla domanda giudiziale che il cessionario, qualificandosi tale, faccia al debitore per chiedere il pagamento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1397 del 15 maggio 1974)