Articolo 1265 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Efficacia della cessione riguardo ai terzi

Dispositivo

(1)Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata (2) per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore (3).

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

Note

(1) In tema di cessione dei titoli di imprese si veda l'art. 5, l. 21 febbraio 1991, n. 52.

(2) E' dubbio se la notifica cui si riferisce alla norma sia quella propria degli atti giudiziari o se si possa considerare valida anche una notifica informale, ad esempio fatta mediante e-mail (v.1264 c.c.).

(3) Il cessionario che conclude la cessione per primo, ma è preceduto nella notifica, soccombe. Tuttavia, è tutelato perché può agire verso: il cedente che non gli ha procurato l'acquisto del credito, a patto che gravasse su questo, e non sul cessionario stesso, l'obbligo di eseguire la notifica; verso il cessionario secondo stipulante ma prevalso nella notifica, se ha agito al fine di prevalere sul primo cessionario-stipulante; verso il debitore, solo se questi era in mala fede al momento dell'accettazione, cioè era consapevole della prima cessione e della lesione che stava determinando al diritto del primo cessionario.Tuttavia, solo nella prima ipotesi sussiste responsabilità contrattuale (1218 c.c.) poiché solo in tal caso esiste un accordo, la cessione, tra cedente e cessionario.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 32782/2024

Il criterio di opponibilità dettato dall'art. 5, comma 1, L. n. 52/1991 non ha modificato o integrato quello previsto dagli artt. 1265 e 2914 c.c. ma si è soltanto aggiunto ad esso, senza sostituirlo, in tal modo ampliando, anziché restringere, la sfera dei diritti del cedente, il quale oggi può rendere opponibile la cessione dei suoi crediti a terzi qualificati sia con la notificazione e l'accettazione di data certa, ai sensi degli artt. 1265 e 2914 c.c., sia attraverso il pagamento di data certa del corrispettivo ex art. 5, L. n. 52/ 1991, con la conseguenza che l'opponibilità al fallimento della cessione può derivare sia - secondo le regole di diritto comune espressamente fatte salve dalla L. n. 52/ 1991, art. 5, comma 2 - dalla notifica dell'atto di cessione al debitore o dalla sua accettazione in epoca anteriore sia tramite il meccanismo di cui all'art. 5, comma 1, L. n. 52/ 1991, salvo quanto previsto, in questo secondo caso, dall'art. 7, comma 1, L. n. 52/1991, il quale introduce una speciale ipotesi di inopponibilità al Fallimento della cessione con pagamento avente data certa, i cui requisiti - atto a titolo oneroso compiuto nel periodo sospetto e scientia decotionis il cui onere probatorio è a carico del curatore - sono modellati secondo lo schema disciplinato dall'art. 67, comma 2, l.fall.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 32782 del 16 dicembre 2024)

2Cass. civ. n. 15981/2023

La sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante; ne consegue che, nell'ambito del processo esecutivo, la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui al citato art. 511, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il "creditor creditoris" intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15981 del 7 giugno 2023)

3Cass. civ. n. 16566/2018

Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state da lui accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. La certezza della data può desumersi anche dall'avvenuto pagamento spontaneo, da parte del medesimo debitore, nelle mani del cessionario. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/06/2012).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16566 del 22 giugno 2018)

4Cass. civ. n. 5998/2007

In tema di cessione di credito, il debitore è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, perfezionatasi la cessione con il semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto dal quale traeva origine il credito ceduto, convenuta tra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente ne perde la relativa disponibilità, e non può validamente negoziarlo in danno del cessionario, per il disposto dell'art. 1256 cod. civ. - la cui "ratio" ha portata generale pur regolando la norma stessa fattispecie particolari -, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza. (Rigetta, App. Milano, 21 Febbraio 2003).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5998 del 15 marzo 2007)

5Cass. civ. n. 13253/2006

Nella disciplina della cessione di crediti, la legge prescinde dallo scopo per cui si attua il trasferimento di crediti e si interessa unicamente dei suoi effetti, di modo che la struttura e l'essenza del contratto non muta qualunque ne sia lo scopo (a titolo oneroso, a titolo gratuito o a titolo di garanzia). Pertanto, il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, ma non anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito, come si evince, oltre che dal silenzio sul punto della disciplina della cessione nel codice civile, anche da un preciso elemento normativo in essa contenuto nell'art. 1265 c.c. in tema di soluzione del conflitto fra più cessionari dello stesso credito in riferimento alla posizione del debitore ceduto. Infatti, poiché la norma stabilisce che «se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata accettata prima dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore» e, dunque, così prevede che un negozio di cessione privo di causa nei rapporti fra le parti cedente e cessionaria perché posto in essere da un cedente che non è più titolare del credito per averlo ceduto possa, ciononostante, divenire efficace nei confronti del debitore ceduto, se notificato o accettato (nel modo indicato) prima dal debitore ceduto, in tal modo si ha conferma che il cessionario, quando agisce nei confronti del debitore ceduto, deve provare la cessione ma non la sua causa. D'altro canto, il debitore ceduto - a cui, dato il carattere astratto del negozio di cessione, sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio; egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13253 del 6 giugno 2006)